Come noto, l’Accordo del 18 maggio 2022, modificando l’articolo 68, comma 2, del CCNL 6.12.2016 e il corrispondente articolo del CCNL Utilitalia 10.7.2016 ha introdotto, con decorrenza 1.1.2024 l’obbligo di iscrizione al Fondo FASDA anche per i dipendenti con unico contratto di lavoro a tempo determinato almeno pari a 12 mesi.
Con circolare del 21 settembre scorso, il Fondo FASDA aveva inizialmente comunicato a tutte le aziende la decorrenza del versamento relativo ai lavoratori a tempo determinato a partire dal 16 ottobre, analogamente a quanto previsto, in termini di decorrenza dell’aumento della quota pari a € 5 mensili, in favore dei lavoratori a tempo indeterminato. Interpretando con ciò, erroneamente, la decorrenza dall’1 gennaio 2024 come decorrenza del diritto per questi lavoratori alle prestazioni del Fondo.
A seguito di intervento delle Associazioni Datoriali, tuttavia, il Fondo ha revocato la circolare sopra citata con successiva n. 56/2023 del 3 ottobre u.s. in attesa di un chiarimento interpretativo da parte delle fonti stipulanti il CCNL.
Chiarimento intervenuto ora con intesa del 30 novembre scorso (vedi allegato), secondo cui i versamenti relativi ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari almeno a dodici mesi decorrono con il versamento trimestrale del 16 gennaio 2024, con conseguente diritto dei lavoratori a beneficiare delle prestazioni a partire dall’1 aprile 2024, decorso il primo trimestre, come da normativa interna al Fondo.