AssoAmbiente

Circolari

2023/314/SAEC-GIU/LE

Per assolvere gli oneri pubblicitari della VIA, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorità competente deve pubblicare sul proprio sito web tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni e le eventuali controdeduzioni ricevute. 

Così si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza 2 novembre 2023, n. 9440, confermando l'annullamento di un provvedimento di Via favorevole espresso dalla Regione Campania per la mancata pubblicazione, da parte della Regione stessa, “del progetto e dei relativi atti istruttori e la conseguente obliterazione degli obblighi informativi strumentali alla partecipazione dei soggetti interessati”.

In particolare la Sentenza in oggetto richiama l’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, che infatti prevede che “ai fini dell’assolvimento degli oneri pubblicitari da esso previsti, non può ritenersi sufficiente la mera indicazione contenuta sul sito della Regione dati relativi all’avvio della procedura (proponente, progetto, comune interessato), occorrendo, di contro, non solo una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, ma anche la pubblicazione della documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto”.

Per ogni approfondimento si rimanda alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.

» 05.12.2023
Documenti allegati

Recenti

06 Luglio 2017
133/2017/LE
Pubblicato DM 28 aprile 2017 su garanzie finanziarie (relazione di riferimento) imprese AIA
Leggi di +
05 Luglio 2017
145/2017/LE
Pubblicato DM 28 aprile 2017 su garanzie finanziarie (relazione di riferimento) imprese AIA
Leggi di +
03 Luglio 2017
132/2017/CS
Contributo Ambientale CONAI – Riduzione per acciaio e vetro
Leggi di +
03 Luglio 2017
131/2017/NA
Premio sviluppo sostenibile 2017
Leggi di +
03 Luglio 2017
144/2017/CS
Contributo Ambientale CONAI – Riduzione per acciaio e vetro
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL