Per assolvere gli oneri pubblicitari della VIA, di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorità competente deve pubblicare sul proprio sito web tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni e le eventuali controdeduzioni ricevute.
Così si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza 2 novembre 2023, n. 9440, confermando l'annullamento di un provvedimento di Via favorevole espresso dalla Regione Campania per la mancata pubblicazione, da parte della Regione stessa, “del progetto e dei relativi atti istruttori e la conseguente obliterazione degli obblighi informativi strumentali alla partecipazione dei soggetti interessati”.
In particolare la Sentenza in oggetto richiama l’art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, che infatti prevede che “ai fini dell’assolvimento degli oneri pubblicitari da esso previsti, non può ritenersi sufficiente la mera indicazione contenuta sul sito della Regione dati relativi all’avvio della procedura (proponente, progetto, comune interessato), occorrendo, di contro, non solo una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, ma anche la pubblicazione della documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto”.
Per ogni approfondimento si rimanda alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.