AssoAmbiente

Circolari

2023/320/SAEC-EUR/CS

Gli scorsi giorni le Istituzioni europee hanno raggiunto un accordo sulla proposta di revisione del Regolamento 1013/2006 sulla spedizione dei rifiuti (WSR)

Da una prima lettura del testo approvato, che trasmettiamo in allegato, richiamiamo di seguito gli aspetti potenzialmente di maggiore interesse:

Entrata in vigore, periodo transitorio e applicabilità del nuovo Regolamento (art. 81 e 82) 

Prevista una entrata in vigore differenziata a seconda del Paese destinatario della spedizione:

  • per i Paesi OCSE le disposizioni di monitoraggio e salvaguardia (art. 42) per le esportazioni verso questi paesi si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore;
  • per i Paesi non OCSE l'obbligo di audit e le nuove regole per le esportazioni (art. 37) si applicheranno dopo 3 anni dall'entrata in vigore del Regolamento. Per i primi 3 anni dall’entrata in vigore continuerà ad applicarsi il Regolamento 1418/2007 relativo alle esportazioni di alcuni rifiuti destinati a recupero per le esportazioni verso i Paesi non OCSE.

L’applicabilità generale di tutte le disposizioni normative contenute nel testo del nuovo WSR, se non diversamente specificato, sarà operativa a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore del Regolamento che è comunque fissata a partire dal 20esimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Vengono poi previste delle norme specifiche relative all’esportazione dei rifiuti in plastica la cui applicabilità è differenziata tra Paesi OCSE e non OCSE:

  • verso i Paesi OCSE l'esportazione di rifiuti in plastica non pericolosi sarà soggetta alla procedura PIC (notifica) a partire dal secondo anno dall’entrata in vigore del regolamento;
  • verso i Paesi non OCSE le esportazioni di rifiuti in plastica non pericolosi saranno vietate a partire da 2,5 anni dall’entrata in vigore. A partire poi dal quinto anno le esportazioni di rifiuti plastici non pericolosi verso i Paesi non OCSE potranno essere nuovamente autorizzate, purché il Paese non OCSE rientri nell'elenco delle destinazioni non OCSE autorizzate (art. 38-40).

Obbligo di audit (art. 43) 

Previsto per gli impianti destinatari, localizzati al di fuori dell’Unione europea. L’articolo, secondo quanto richiesto anche da EuRIC, stabilisce che l’audit possa essere richiesto anche dallo stesso impianto del Paese terzo. 

La Commissione si farà carico di creare e tenere un registro degli audit, basato sulle notifiche degli impianti sottoposti a tale disposizione. Inoltre, sempre la Commissione, adotterà delle linee guida per l'applicazione uniforme dell'articolo 43. I parametri e gli standard che dovranno essere rispettati dagli impianti sottoposti ad audit si baseranno, come punto di riferimento, sui valori e i criteri presenti nelle BAT europee collegate alla Direttiva sulle emissioni industriali (IED).

Altre disposizioni relative alle esportazioni

Allegato IX: viene eliminato il criterio, introdotto dal Parlamento, per cui le BAT europee collegate alla IED costituiscono un riferimento per consentire ai Paesi non OCSE di esportare i propri rifiuti.

Considerando 11b: non viene più menzionata la restrizione, avanzata dal Consiglio, delle esportazioni di rottami di acciaio che soddisfano i criteri europei EoW.

Disposizioni spedizioni rifiuti intra-UE

  • Art. 28: introduce nuovi criteri per la distinzione tra beni usati e rifiuti;
  • Art. 21: le informazioni sulle spedizioni che vanno rese disponibili al pubblico, elencate nel nuovo allegato XI-bis, rispetto alla proposta della Commissione, tutelano maggiormente la riservatezza delle imprese;
  • Art. 18 (2): “The person who arranges the shipment shall complete the relevant information contained in Annex VII to the extent possible, no later than two working days before the shipment starts. As an exception, information on the actual quantity of the waste, carrier(s) and, if applicable, container identification number may be submitted at the latest before the actual start of the shipment.” Questa disposizione, relativa alle tempistiche di comunicazione di una spedizione di rifiuti in lista verde, sarà applicabile 2 anni dopo l’entrata in vigore del nuovo WSR;
  • Art. 4 (4): stabilisce che sono esentati dalla notifica le spedizioni di rifiuti in quantità necessaria, ma comunque non superiore a 250 kg, per eseguire analisi o sperimentazioni. Per quantità superiori a 250 kg è necessario fornire alle Autorità competenti una spiegazione motivata del fatto che tale quantità superiore è finalizzata allo svolgimento di analisi o prove;
  • Artt. 3, 5 e 18: i commercianti e gli intermediari autorizzati o registrati sono inclusi nella definizione di "Persona che organizza la spedizione" e quindi rientrano tra i soggetti a cui fare riferimento per le spedizioni in notifica o con Allegato VII;
  • Viene prevista la possibilità per la Commissione di definire nuovi codici per i rifiuti tessili in modo da includere anche la spedizione di scarpe e accessori come carico tessile;
  • Viene chiarito che, in caso di piccoli errori riscontrabili nella documentazione, la spedizione non è da considerarsi illegale;
  • Tra gli obiettivi che il Regolamento intende perseguire viene contemplata anche l’economia circolare.

Nel riservarci di tenervi aggiornati sugli ulteriori sviluppi rimandiamo al testo del regolamento e allegato (disponibili in lingua inglese) per maggiori informazioni.

» 12.12.2023
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