Il trasporto abusivo di rifiuti effettuato da un soggetto nell'ambito della sua attività d'impresa non può definirsi come "assolutamente occasionale" e costituisce reato punito dal D.Lgs. n. 152/2006.
Così si esprime la Corte di Cassazione che con la Sentenza 7 dicembre 2023, n. 48805 ha confermato la condanna ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 dei titolari di una impresa in Piemonte per trasporto illecito di rifiuti. I Giudici hanno “escluso la natura «assolutamente occasionale» del trasporto abusivo, nei casi in cui, pur essendo stato effettuato il trasporto in un'unica occasione, fossero presenti elementi da cui desumere lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione”.
E ancora secondo la Corte “ai fini della valutazione di una minimale organizzazione che escluda la natura occasionale ed estemporanea della condotta, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti in oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività, come pure la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.”
Nel caso di specie tra le attività della ditta risultava esserci quella di esecuzione di opere edili, per cui essa si è servita del mezzo di trasporto per lo svolgimento dell'ordinaria attività di impresa, circostanza che esclude l'occasionalità.
Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza allegata.