AssoAmbiente

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2023/326/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 22 novembre 2023 il Parlamento Europeo ha votato la propria posizione riguardo la proposta di regolamento sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio (PPWR) che sostituirà e abrogherà la Direttiva 94/62/CE.

Tra le misure adottate dal Parlamento UE si evidenziano in particolare le seguenti: 

  • la nuova definizione di “riciclaggio di alta qualità”, ovvero di riciclaggio inteso come qualsiasi operazione di recupero che “garantisce che la qualità distinta dei rifiuti raccolti e differenziati sia preservata o recuperata durante tale operazione di recupero, in modo che i materiali riciclati risultanti siano di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie”;
  • la revisione della definizione di riciclato su larga scala, nonché un nuovo calcolo per il contenuto riciclato, che deve essere una media per impianto di produzione, all'anno;
  • il diritto di prelazione/accesso prioritario in cui si afferma che, ove ciò si dimostri vantaggioso per l'ambiente e tecnicamente fattibile, gli Stati membri possono dare priorità al riciclaggio degli imballaggi in modo che possano essere successivamente riciclati e utilizzati allo stesso modo o per un'applicazione simile, con una perdita minima di quantità, qualità o funzione, in modo che i produttori obbligati a conseguire gli obiettivi in materia di contenuto riciclato possano beneficiare di un accesso equo (secondo il Parlamento) al materiale derivato dall'imballaggio riciclato;
  • con riferimento alla raccolta differenziata: dal 1° gennaio 2030 gli Stati membri possono garantire che i rifiuti di imballaggio non raccolti separatamente siano selezionati prima delle operazioni di smaltimento o di recupero energetico per rimuovere gli imballaggi destinati al riciclaggio;
  • per quanto riguarda le materie prime di plastica biobased negli imballaggi di plastica, sono stati adottati 2 emendamenti diversi e contraddittori, che devono essere chiariti;
  • il divieto dell'uso delle cosiddette "sostanze chimiche per sempre" (PFAS e Bisfenolo A) negli imballaggi a contatto con gli alimenti.
     

Il 18 dicembre 2023 è stata la volta del Consiglio, il quale ha approvato la propria posizione sulla proposta di Regolamento che mira a garantire un equilibrio tra l’ambiziosa proposta di ridurre e prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e la concessione agli Stati membri di una sufficiente flessibilità nell'attuazione del Regolamento.

Tra le modifiche proposte dal Consiglio al testo proposto dalla Commissione, segnaliamo in particolare:

  • requisiti di sostenibilità e imballaggi riciclabili. Il testo del Consiglio mira a rafforzare i requisiti per le sostanze contenute negli imballaggi invitando la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, a preparare entro il 2026 una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi, per determinare se incidono negativamente sul riutilizzo o sul riciclo dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica;
  • imballaggi riciclabili. Gli Stati membri hanno convenuto che gli imballaggi saranno considerati riciclabili quando saranno progettati per il riciclo dei materiali e quando i rifiuti di imballaggio potranno essere raccolti, smistati e riciclati separatamente su larga scala (quest'ultima condizione si applicherà a partire dal 2035). Il Consiglio ha inoltre indicato che le bustine di tè e le etichette adesive su frutta e verdura devono essere compostabili, introducendo la possibilità per gli Stati membri di richiedere che altri imballaggi (ad esempio cialde di caffè e sacchetti di plastica leggera) siano compostabili a condizioni specifiche;
  • obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio. L’orientamento del Consiglio rimane in linea con la proposta della Commissione, ma viene introdotta la possibilità per gli Stati membri di stabilire misure di prevenzione dei rifiuti di imballaggio che superino gli obiettivi minimi definiti nel Regolamento;
  • imballaggi riutilizzabili e obiettivi di riutilizzo. Il Consiglio ha mantenuto i criteri della Commissione per definire gli imballaggi riutilizzabili, introducendo un numero minimo di rotazioni per il loro utilizzo, con un numero minimo di rotazioni inferiore per il cartone a causa delle diverse caratteristiche di questo materiale. Il testo stabilisce nuovi obiettivi di riutilizzo per imballaggi da asporto per alimenti e bevande, bevande alcoliche e analcoliche (escluso il vino), imballaggi per il trasporto (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o apparecchiature su larga scala e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con gli alimenti) e imballaggi raggruppati. È stata introdotta inoltre una nuova possibilità per gli operatori economici di costituire un board per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo delle bevande. Il Consiglio infine chiede alla Commissione di riesaminare gli obiettivi per il 2030 e, su tale base, di valutare gli obiettivi per il 2040 e le esenzioni previste dalla disposizione;
  • sistemi di restituzione dei depositi (DRS). La norma prevede che gli Stati membri devono garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% all’anno delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande attraverso i sistemi DRS, il Consiglio ha aggiunto un’esenzione dall’obbligo di introdurre il DRS per gli Stati con un tasso di raccolta differenziata superiore al 78% raggiunto nel 2026;
  • restrizioni su alcuni formati di imballaggio. Il regolamento definisce restrizioni su alcuni formati di imballaggio, il Consiglio integra tale disposizione dando la possibilità per gli Stati membri di stabilire esenzioni in determinate circostanze, anche per gli ortofrutticoli biologici;
  • altre disposizioni. Tra gli altri emendamenti concordati dal Consiglio figurano ulteriori chiarimenti sull'etichettatura degli imballaggi, garantendo che i consumatori siano ben informati sulla composizione materiale degli imballaggi e sul loro corretto smaltimento quando diventano rifiuti. Il Consiglio ha inoltre introdotto una certa flessibilità per tener conto dei sistemi di etichettatura già esistenti in alcuni Stati membri. Inoltre ha rafforzato gli obblighi per i fornitori di servizi logistici al fine di garantire che i produttori che utilizzano tali servizi non si sottraggano ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore (EPR). Il Consiglio ha infine prorogato la data di applicazione del regolamento a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.

La posizione del Parlamento e del Consiglio UE rappresenteranno la base per i prossimi negoziati UE che dovranno comunque essere poi formalmente adottati sempre dal Consiglio e dal Parlamento.

Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento, anche in relazione agli interventi associativi anche attraverso FEAD ed Euric, riportiamo in allegato per quanti interessati il testo approvato dal Consiglio (disponibile in inglese) e rimaniamo a disposizione per informazioni.

» 20.12.2023
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