AssoAmbiente

Circolari

2023/329/SAEC-NOT/LE

Nel far seguito a quanto precedentemente pubblicato in materia (cfr. circolare Assoambiente n. 312/2023), informiamo che sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente della sicurezza energetica e sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 (disponibile qui), che definisce, le modalità di compilazione dei modelli di registro di carico e scarico (C/S) e FIR di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 (Decreto RENTRI).

Emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera d), del sopracitato DM n. 59/2023, il decreto direttoriale n. 251/2023, si compone di n. 2 allegati recanti, rispettivamente:

  • Allegato 1 - Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 del DM n. 59/23 “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti” (disponibile qui);
  • Allegato 2 - Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 del DM 59/23 “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto” (disponibile qui).

Il Decreto direttoriale in oggetto è stato emanato a valle del processo di consultazione aperto dal MASE in materia al quale, come noto (cfr. e-mail al GdL associativo del 31/10/2023), l’Associazione ha partecipato e, grazie anche al supporto dei propri associati, ha inviato puntuali proposte di modifica ed integrazioni alle bozze di istruzioni, alcune delle quali sono state recepite.

Più nel merito si segnala, con riferimento alle istruzioni di compilazione del registro di carico e scarico, contenute nell'allegato 1 del DM 251/2023, che esse sono organizzate in base ai soggetti di riferimento (produttori, impianti di trattamento, trasportatori, intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione) mentre le istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) contenute nell'allegato 2 del decreto direttoriale, sono suddivise tra “Principi generali” e indicazioni per “Utilizzo del modello in specifiche situazioni”.

Con l’emanazione del Decreto direttoriale n. 251/2023 recante le modalità di compilazione di registri e formulari, che fa seguito al Decreto direttoriale n. 97/2023 con cui la Direzione Economia Circolare del MASE ha adottato la “Tabella scadenze RENTRI” (cfr. circolare Assoambiente n. 244/2023) e al Decreto direttoriale n. 143/2023 con cui la Direzione Economia Circolare del MASE ha adottato le “Modalità operative” per agevolare l’assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti (cfr. circolare Assoambiente. n. 283/2023), è stato completato il quadro delle regole di funzionamento del RENTRi che sono in sintesi riconducibili ai seguenti schemi riassuntivi:

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Restano fermi i contenuti dell’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente a:

  • soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico;
  • soggetti esonerati (produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti, imprese agricole con fatturato non superiore a 8.000 euro, imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi);
  • la possibilità per alcuni operatori (consorzi, soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese, imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.C, soggetti operanti nell’ambito dei servizi alla persona) di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto;
  • i tempi per l’annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico.
     

In merito al Registro di C/S le novità, introdotte dal Regolamento n. 59 del 4 aprile 2023 (cfr. circolare Assoambiente n. 141/2023) riguardano invece: 

  • il nuovo modello che entra in vigore, PER TUTTI, il 13 febbraio 2025;
  • la previsione di un unico modello di registro di carico e scarico (non si prevede più un modello differenziato per gli intermediari)
  • l’obbligo di vidimazione (utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI) e tenuta digitale dei registri di carico e scarico a partire dalla data di iscrizione;
  • l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro di carico e scarico con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione, mediante:
    • interoperabilità tra il sistema gestionale dell’utente e il RENTRI;
    • i servizi di supporto messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
       

FORMULARIO DI TRASPORTO

Restano fermi i contenuti dell’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente a:

  • soggetti obbligati all’emissione e alla gestione del formulario di identificazione del rifiuto;
  • soggetti esonerati dall’emissione e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta, movimentazione in aree private);
  • possibilità in alcuni casi (es. spedizioni transfrontaliere) di sostituire il FIR con documenti alternativi;
  • regimi particolari previsti dall’art. 193 (a titolo esemplificativo rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione);
  • responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore;
  • esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell’acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.
     

In merito al FIR le novità, introdotte dal Regolamento n. 59 del 4 aprile 2023 (cfr. circolare Assoambiente n. 141/2023) riguardano invece:

  • il nuovo modello che entra in vigore PER TUTTI il 13 febbraio 2025;
  • la scadenza unica (13 febbraio 2026) a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il FIR in formato digitale (prima di tale data si utilizza il nuovo modello ma in formato cartaceo da vidimare digitalmente);
  • l’obbligo di vidimazione digitale (sia per i FIR cartacei che digitali);
  • l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi;
  • l’obbligo, in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, di trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.
     

Relativamente allo sviluppo dei lavori futuri il MASE ha informato che i passi successivi riguarderanno, a partire da gennaio 2024:

  • l’apertura di un’area dimostrativa sul nuovo portale www.rentri.gov.it per verificare le principali funzionalità delle applicazioni e dei servizi di supporto presenti all’interno del portale e procedere alla pubblicazione dei servizi per l’interoperabilità. L’obiettivo è quello di mettere in grado gli operatori di testare le applicazioni e i produttori di software di sviluppare i servizi da utilizzare da dicembre 2024;
  • l’avvio, con il supporto tecnico operativo dell’Albo, di un percorso di sperimentazione della gestione del FIR digitale che potrà svolgersi in un arco di tempo più ampio rispetto a quello dettato dalle prime scadenze per l’iscrizione (ciò in quanto l’obbligo di FIR digitale decorre a partire da febbraio 2026) con i seguenti obiettivi: 
  • sperimentare in condizioni di utilizzo reali app da mobile e da PC;
  • consentire alle software house test nei propri gestionali;
  • la definizione di manuali e guide sintetiche per fornire supporto agli operatori.
     

Su questi temi non mancheranno momenti di confronto associativo al fine di raccogliere commenti e contributi da portare nel dialogo con il MASE.

Per ogni altro approfondimento in materia di Rentri si rimanda alle circolari trasmesse nei mesi scorsi e reperibili sul sito associativo (ricerca con parola “RENTRI”) nonché, per una panoramica sintetica ma completa ed esaustiva, ai precedenti numeri di Assoambiente Informa, in particolare il più recente n. 3/2023 (reperibile sul sito associativo “Area riservata – Approfondimenti”).

Nel rinviare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, rimaniamo a disposizioni per informazioni e cogliamo l’occasione per augurare a tutti Buon Natale.

» 22.12.2023

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