AssoAmbiente

Circolari

2024/013/SA-LAV/MI

Con la circolare Assoambiente n. 303/2023 del 24 novembre u.s. sono state riportate le indicazioni dell’INPS relative ai contributi aggiuntivi (i 10 euro mensili e il 50% delle trattenute per malattie brevi e reiterate), contenute nel Messaggio n. 4104/2023.

Stante la non chiarezza delle indicazioni riportate nel Messaggio n. 4104, che riportava l’entrata in vigore del Decreto istitutivo del Fondo (ottobre 2019) come termine di decorrenza dei versamenti al Fondo delle trattenute per malattia, e non “dall’avvio operativo del Fondo” come previsto dalle Parti e dallo stesso INPS in precedente circolare (la n. 37/2022), i rappresentati datoriali del comitato Amministratore del Fondo hanno segnalato all’INPS la discrasia riportata dal Messaggio n. 4104/2023.

Conseguentemente, l’INPS è intervenuto emanando un nuovo messaggio (vedi allegato, il n. 4615 del 21.12.2023) nel quale ha chiarito la decorrenza delle trattenute per malattia di cui al CCNL 6.12.2016.

Per chiarezza, si riepilogano nuovamente le indicazioni già fornite con la circolare Assoambiente n. 303/2023:

  • l’importo di € 10 è dovuto al Fondo a far data dall’entrata in vigore del Decreto istitutivo (ottobre 2019). 
    Permane quindi un periodo “scoperto”, decorrente da gennaio 2019 (data a partire dalla quale era dovuto il contributo ai sensi dell’Accordo 6.12.2016) a settembre 2019. Il corrispondente ammontare del periodo gennaio 2019-settembre 2019 (€ 90) non dovrà quindi essere versato al Fondo;
  • per le somme trattenute nei casi di malattie brevi e reiterate invece, vale la data di “piena operatività del Fondo” (7 febbraio 2021): ciò significa che il 50% delle trattenute effettuate fino a tutto l’anno 2020 sono state correttamente destinate ad incremento dell’E.G.R. o del premio di produttività a marzo 2021, mentre il 50% delle trattenute operate nel 2021 e nel 2022, dovevano essere accantonate per successivo versamento al Fondo di Solidarietà. Impegno che cessa definitivamente a fine 2022 in attuazione dell’Accordo 27.12.2022 con cui le Parti hanno adeguato la disciplina del Fondo recependo le modifiche legislative di cui alla legge n. 234/2021 (vedi circolare Assoambiente n. 1/2023 del 3.1.2023).

 

» 15.01.2024
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