AssoAmbiente

Circolari

2024/017/SA-GIU/TO


L’Anac con parere motivato (delibera 10 gennaio 2024, n. 1) emesso ai sensi dell’articolo 220 comma 3 del D.lgs. 36/2023 (Codice Appalti) ha stabilito che alla luce del principio della concorrenza è illegittimo il bando di gara che inserisce in un appalto rifiuti urbani come criterio di partecipazione la vicinanza di un impianto di trattamento.

La vicenda riguardava un appalto bandito con procedura aperta ex articolo 71 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento di un servizio di trattamento con avvio a recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), in particolare di rifiuti biodegradabili da cucine e mense in Lombardia. 

Dopo la segnalazione di un operatore economico l’Anac ha aperto una istruttoria sulla gara verificando l’illegittimità del disciplinare in cui si chiedeva ai partecipanti la disponibilità di un impianto di destino autorizzato al ritiro e trattamento dei rifiuti oggetto dell’appalto che fosse distante al massimo 10 km dalla sede operativa in ossequio al principio di prossimità per il trattamento dei rifiuti urbani ex articolo 181, D.lgs. 152/2006.

Ricorda l’Anac che il nuovo Codice Appalti ha riservato al principio di accesso al mercato un ruolo chiave per l’interpretazione delle norme del Codice stesso (vedasi articolo 4 del D.lgs. 36/2023). 

I requisiti di partecipazione alle gare normati dal D.lgs. 36/2023 non paiono includere le clausole di territorialità le quali, ai sensi dell’articolo 108, comma 7, D.lgs. 36/2023, secondo l’Anac avrebbero valore esclusivamente premiante da valorizzare nell’offerta tecnica in quanto volte “a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento”.

In ogni caso, conclude l’Anac, non è nemmeno invocabile il principio di prossimità ex articolo 181 del D.lgs. 152/2006 in quanto dagli atti emerge che dietro la clausola vi sono ragioni esclusivamente economiche e non una tutela ambientale sottesa a tale principio.

Nel far rinvio al parere, allagato alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 23.01.2024
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