Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, un Comune lombardo, socio di una società di capitali a totale partecipazione pubblica costituita tra ventidue Comuni in provincia di Varese, ha richiesto chiarimenti in merito all’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, in qualità di intermediario senza detenzione di rifiuti, della società stessa e, in caso di risposta affermativa, se sono applicabili le procedure semplificate d’iscrizione definite dall’articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120.
Il Comune interpellante segnala che la Società citata, ai fini dello svolgimento delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, affida a soggetti terzi, dotati dei necessari titoli abilitativi, sia le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni soci della stessa sia quelle di trattamento dei medesimi rifiuti.
Con riferimento al quesito posto il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla scorta delle definizioni contenute nella normativa di riferimento rappresentata dal D.Lgs. n. 152/2006 (in particolare gli artt. 183 “Definizioni” e 212 “Albo Nazionale gestori ambientali”), risponde che “la Società di capitali, pur essendo totalmente partecipata dai 22 Comuni, essendo un soggetto dotato di propria personalità giuridica e distinto dagli stessi soci, rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, con le modalità di cui al Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120. Con riferimento al secondo quesito, relativo all’opportunità di ricorso alla procedura d’iscrizione semplificata prevista all’articolo 16 del citato Decreto ministeriale n. 120 del 2014, si rappresenta che per la fattispecie illustrata dall’istante, ricorre la possibilità di avvalersi delle procedure di cui al comma 2 del citato articolo 16, previste per i soggetti di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo e nello specifico per le “aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni”, in quanto le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario sono espressamente previste nella definizione di “gestione dei rifiuti” così come riportato all’articolo 183, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.”
Per maggiori approfondimenti si rinvia al quesito del Comune disponibile qui e alla risposta del MASE disponibile qui.