AssoAmbiente

Circolari

2024/048/SAEC-GIU/CS

Il Ministero dell'Ambiente (MASE) a risposto ad un interpello della Città metropolitana di Genova che chiedeva, nel caso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie non sostituibili/amovibili da parte dell'utilizzatore finale, quale fosse l’etichetta da apporre. In questo caso infatti il "fine vita" dell'AEE e della batteria in essa incorporata coincidono e pertanto nel formulare il quesito il richiedente si chiedeva se fosse sufficiente l’etichetta di cui all’allegato IX del D.Lgs. n. 49/2014 sui RAEE o se fosse necessario aggiungere anche il simbolo per la raccolta differenziata di cui all’allegato IV del D.Lgs. n. 188/2008 sulle batterie e relativi rifiuti.

Il MASE nella sua risposta ha evidenziato che sull'apparecchio elettronico con batteria inamovibile vada messa sia l'etichetta sullo smaltimento a fine vita prevista dalla normativa pile sia quella prevista dalla normativa sui RAEE.

Il Ministero ha poi richiamato la normativa pertinente sottolineando che l'obbligo di etichettatura "informativa" per la gestione a fine vita delle pile è disciplinato dal D.Lgs. n. 188/2008 (articolo 23) mentre quello per le apparecchiature elettroniche dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 49/2014 (contenitore di spazzatura su ruote barrato con banda orizzontale nera sottostante). 

Pertanto secondo il MASE, poiché le etichette vanno obbligatoriamente apposte, nel caso di specie di batterie "incorporate" nell'apparecchio e non sostituibili dall'utente, il produttore sarà tenuto ad applicare entrambe le etichette, o direttamente sul prodotto (apparecchio elettronico o pila) oppure, se del caso, sull'imballaggio.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al quesito della Città metropolitana di Genova disponibile qui e alla risposta del MASE disponibile qui.

» 26.02.2024

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