AssoAmbiente

Circolari

2024/059/SAEC-EUR/FA

Lo scorso 4 marzo 2024, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno raggiunto l’accordo informale sul Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), che sostituisce la direttiva 94/62/CE.

Si ricorda che l’obiettivo principale della proposta di Regolamento è il contrasto all’aumento dei rifiuti da imballaggi generati nell’Unione Europea, promuovendo l’economia circolare (ovvero il riuso e riciclo che riportano sul mercato gli imballaggi dopo il loro primo utilizzo) e armonizzando il mercato interno degli imballaggi del settore (v. circolare Assoambiente n. 303/2022).

L’accordo provvisorio mantiene la maggior parte dei requisiti di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione. Innanzitutto, sono confermati gli obiettivi generali di riduzione degli imballaggi immessi sul mercato: meno il 5% nel 2030, meno il 10% nel 2035 e meno il 15% nel 2040, con particolare attenzione alla diminuzione dei rifiuti dagli imballaggi in plastica. Inoltre sono rimasti i target per il 2030 e il 2040 sul contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica, esclusi quelli compostabili e quelli in cui la plastica è meno del 5% del peso totale dell’imballaggio.

Viene stabilito che entro il 2029 gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% all'anno delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori metallici per bevande. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri dovranno istituire sistemi di restituzione dei depositi (DRS) per questi imballaggi. I requisiti minimi per i sistemi di restituzione non si applicheranno ai sistemi già esistenti prima dell'entrata in vigore del Regolamento, se i sistemi in questione raggiungeranno l'obiettivo del 90% entro il 2029. I co-legislatori hanno concordato di aggiungere un'esenzione dall'obbligo di introdurre un DRS per gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all'80% nel 2026 e che presentano un piano di attuazione con una strategia per raggiungere l'obiettivo generale del 90% di raccolta differenziata.

Il Parlamento e il Consiglio, attraverso il loro accordo, hanno introdotto una restrizione all’immissione sul mercato degli imballaggi destinati a essere a contatto con gli alimenti, che contengano i Pfas (ovvero circa 4.700 sostanze ‘sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate’) definite “inquinanti eterni”. A tal proposito, per evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, i co-legislatori hanno incaricato la Commissione di valutare la necessità di modificare questa restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento.

Il testo concordato fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo degli imballaggi al 2030 e obiettivi indicativi al 2040. Questi obiettivi variano a seconda della tipologia di imballaggi utilizzati dagli operatori, ad esempio entro il 2030 dovrà essere riusato almeno il 10% degli imballaggi per le bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili). Altri sono fissati specificamente per gli imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi quelli utilizzati per merci pericolose o apparecchiature di grandi dimensioni e gli imballaggi a diretto contatto con gli alimenti) e per gli imballaggi raggruppati. Gli imballaggi in cartone saranno generalmente esentati da questi obblighi di riuso.

Inoltre viene stabilito che i produttori e gli importatori dovranno garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo e vi sono restrizioni specifiche su alcuni formati di imballaggio (come gli imballaggi di plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, per i prodotti monodose offerti nel settore alberghiero e della ristorazione e i sacchetti in plastica leggeri usati nei supermercati).

Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento, ricordiamo che il testo dovrà essere approvato formalmente nelle prossime settimane ed il regolamento entrerà in vigore 18 mesi dopo dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

» 06.03.2024

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