Con delibera n. 136 del 13 marzo 2024 l’ANAC ha deciso che gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della stessa regione solo se presenti entrambi i seguenti due requisiti: l’incarico dirigenziale e la carica di componente dell’organo di indirizzo, secondo le peculiari definizioni fornite del D.lgs. 39/2013. Altrimenti non sussiste ipotesi di incompatibilità.
La questione in oggetto era riferita ad un amministratore unico della società di rifiuti di un Comune capoluogo di regione, che riveste anche l’incarico di direttore tecnico di un’altra società in controllo pubblico, che si occupa della gestione integrata dei rifiuti della stessa provincia.
Secondo l’Autorità, all’esito di attento esame della peculiare struttura organizzativa della società e dei relativi contratti, non vi è incompatibilità in quanto l’essere responsabile della direzione tecnica non è apparso assimilabile - nel caso specifico - ad un “incarico dirigenziale” ai sensi del D.lgs. 39/2013.
L’Autorità, però, evidenzia la potenzialità di conflitti di interessi conseguenti ad un cumulo di cariche in capo al medesimo soggetto, richiamando gli enti di appartenenza alla vigilanza di competenza.
Nel far rinvio alla delibera, allagata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.