Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha confermato che “nell’applicare la disciplina IPPC, sia le autorizzazioni, sia i documenti di riferimento comunitari, non possono fissare requisiti riguardanti l’impiego di una tecnica o tecnologia specifica dovendo piuttosto traguardare requisiti in termini prestazionali”.
Questa è la sintesi della risposta del MASE ad interpello del 29 marzo 2024, n. 61172 su un quesito di una Provincia che si trovava a riesaminare ai sensi dell'articolo 29-octies del D.lgs. n. 152/2006 le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate per le attività indicate nell'allegato VIII, punto 6.7, Parte II, D.lgs. n. 152/2006 (“trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici").
Considerato che l’articolo 29 sexes, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006, in completa coerenza con la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED), chiarisce il principio generale secondo il quale l’autorizzazione fissa le condizioni in termini prestazionali, senza imporre il ricorso a specifiche tecniche o tecnologie, il MASE conferma che “la tecnica impiegata per il recupero è irrilevante ai fini dell’applicazione della nota 1 alle tabelle 11 e 17 delle Conclusioni sulle BAT di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/2009, relativa ai limiti di emissioni dei composti organici volatili (Cov), a condizione che sia consentito il reimpiego/riciclaggio del solvente recuperato”.
Per ogni approfondimento tecnico si rinvia alla domanda di interpello (disponibile qui) e al riscontro del MASE (disponibile qui).