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Circolari

2024/095/SAEC-NOT/LE

Pubblicato il Decreto legislativo 8 marzo 2024, n. 46 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE” (G.U. n. 82 dell’8 aprile 2024) e che entrerà in vigore il 23 aprile 2024.

Il provvedimento che interviene sulla disciplina cui sono sottoposti gli impianti portuali per il conferimento dei rifiuti delle navi, è stato adottato:

  • per apportare modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell’ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l’oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate nell’applicazione del D.lgs. n. 197/2021;
  • per riscrivere alcune disposizioni del D.lgs. n. 197/2021 e superare difficoltà operative dovute al riparto delle competenze tra le Autorità di sistema portuale e le Autorità marittime coinvolte nella gestione degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, nonché ad apportare correzioni dovute alla presenza di alcuni refusi.
     

Tra le altre modifiche di maggior interesse si segnalano:

  • ART. 1 (Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197) integra la definizione di "rifiuti delle navi" comprendendo anche i sedimenti;
  • ART. 2 (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 - Titolo II – Impianti portuali di raccolta):
    • modifica l’art. 4 del D.lgs. n. 197/2021 prevedendo la possibilità per i gestori degli impianti portuali di raccolta di sottoscrivere accordi con gli armatori e i Consorzi di gestione rifiuti per gestione di particolari tipologie di rifiuti e l’obbligo di garantire la conformità degli impianti portuali alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi e di ogni altro rischio connesso all’attività svolta;
    • modifica l’art. 5 del D.lgs. n. 197/2021 al fine di precisare che i piani di gestione degli impianti portuali devono essere sottoposti alla procedura di VAS di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  • ART. 3 (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 - Titolo III – Conferimento dei rifiuti delle navi):
    • modifica gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 197/2021 relativamente agli adempimenti connessi alla notifica anticipata dei rifiuti, chiarendo che l'Autorità competente a ricevere la notifica anticipata dei rifiuti da parte del comandante della nave diretta verso il porto: è l'Autorità marittima (come era già nel previgente D.lgs. n. 182/2003);
    • modifica il riparto delle competenze per quanto attiene alla definizione delle tariffe. In particolare, nei porti in cui non risulta competente l’Autorità di Sistema Portuale, la determinazione delle tariffe è assegnata all’ente locale che ha curato le procedure relative all’affidamento del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti delle navi, sentite le Autorità marittime;
    • modifica l’articolo 8 del D.lgs. n. 197/2021, chiarendo le modalità di applicazione della tariffa per quelle navi che fanno scalo in più porti ma possono conferire in unico porto (es: navi che svolgono servizi di linea con scali frequenti e regolari) al fine di creare un meccanismo di ripartizione dei proventi tra tutti i porti interessati dagli scali. In questo modo si contribuisce, per il principio di equità e mutualità, al mantenimento dell’impianto portuale e del servizio nel porto, indipendentemente dall’utilizzo o meno dello stesso per il conferimento dei rifiuti e in linea, ora, con quanto previsto all’art. 8 comma 6 del D.lgs. n. 197/2021;
    • modifica l’articolo 9 del D.lgs. n. 197/2021 per chiarire che talune competenze sono in capo all’Autorità marittima, in luogo del generico riferimento all’Autorità competente, e per specificare che il porto cui si riferisce il comma 2 del medesimo articolo 9 è il porto di conferimento.
  • ART. 4 (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 - Titolo IV - Misure esecutive):
    • modifica l’articolo 10 del D.lgs. n. 197/2021, al fine di precisare quali siano le risorse utilizzabili per assicurare la copertura finanziaria delle attività ispettive.
       

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al D.lgs. n. 46/2024, riportato in allegato.

» 09.04.2024
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