Il Consiglio di Stato (CdS) con l'ordinanza 2789/2024, ha chiesto chiarimenti alla Corte di Giustizia europea sulle modalità di valutazione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in un impianto, al fine di stabilirne l'assoggettabilità o meno alla disciplina Seveso. Questo nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto un provvedimento con cui il Comitato tecnico regionale delle Marche ha diffidato il titolare di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, già autorizzato con AIA, a presentare la notifica e il rapporto di sicurezza "Seveso". Il CdS ha quindi sospeso il giudizio in attesa del riscontro dei giudici europei.
In particolare il CdS ha formulato due questioni interpretative della direttiva 2012/18/UE in materia di pericolo di incidenti rilevanti connessi con la presenza di sostanze pericolose (cd. Direttiva Seveso). Con la prima, il CdS ha chiede chiarimenti sulla prassi che rimette la determinazione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti in un impianto, ai fine della assoggettabilità dello stesso alle prescrizioni Seveso, a una procedura operativa implementata dal gestore la quale, attraverso un costante monitoraggio, consente di determinare il "reale" quantitativo delle sostanze presenti nell'impianto (invece di utilizzare il quantitativo massimo previsto nell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente).
Con il secondo quesito, comunque connesso al primo, il CdS ha chiesto se è conforme alle regole europee la disposizione del decreto di recepimento, articolo 13 “Notifica” del D.lgs. n. 105/2015, che non consente ai gestori di utilizzare le procedure operative di monitoraggio costante al fine di assolvere gli obblighi di comunicazione.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo dell’ordinanza riportata in allegato.