Il MASE ha ufficializzato, con un comunicato stampa sul proprio sito (disponibile qui), l'istituzione, con il DM 147/2024, del Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione dei PFU. Tale decreto, in attuazione dell’articolo 7 del DM 182/2019, prevede l’iscrizione dei soggetti obbligati per via telematica, attraverso un Portale che viene messo a disposizione dalle Camere di commercio. Tale iscrizione dovrà essere compiuta entro 60 giorni dalla comunicazione dell’apertura delle iscrizioni, che sarà pubblicizzata tramite il sito del MASE e delle Camere di Commercio.
Tramite l'"Area riservata" del portale le imprese dovranno trasmettere i dati per l'iscrizione e le comunicazioni periodiche sugli pneumatici immessi sul mercato e su quelli raccolti al termine del loro ciclo di vita. Il portale e le informazioni in esso inserite possono essere consultati da operatori, amministrazioni e privati cittadini, al fine di ottenere indicazioni sulla gestione dei PFU, statistiche ed elenchi delle imprese iscritte.
Ai sensi del DM 182/2019, l'iscrizione e l'utilizzo del registro è obbligatoria per tutti gli operatori del "mercato del ricambio" degli pneumatici. Per i sistemi individuali di gestione dei PFU l'iscrizione avviene mediante apposita comunicazione, mentre per le forme associate di gestione provvede invece il MASE. I costi di servizio legati alla tenuta del registro e alla sua implementazione saranno definiti dalle Camere di Commercio sulla base delle Linee guida di Unioncamere e la tariffa dovuta sarà proporzionale al quantitativo di pneumatici immessi sul mercato.
Il decreto stabilisce come anche i soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza siano tenuti ad adempiere agli obblighi di gestione, rendendo visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro, che deve essere comunicato alle piattaforme on-line dai soggetti che utilizzano le stesse per la vendita a distanza.
L’allegato I al decreto definisce le modalità operative per il funzionamento del Registro fornendo le indicazioni sulle informazioni necessarie ai soggetti obbligati all’iscrizione e sui passaggi per comunicare i dati e procedere agli aggiornamenti necessari.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo del decreto allegato.