Il Responsabile Tecnico (RT), previsto dalla disciplina dell’Albo gestori ambientali, ha il dovere di impedire la "mala gestione" dei rifiuti e risponde quindi, al pari del legale rappresentante, dei reati commessi e connessi alla gestione illecita dei rifiuti in azienda.
Questo è il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 18 aprile 2024, n. 16191 secondo la quale è lo stesso regolamento dell'Albo gestori ambientali (DM n. 120/14) all’art. 12 comma 1 ad affidare al RT “il compito di porre in essere tutte le azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa e vigilare sulla corretta applicazione della stessa…in maniera effettiva e continuativa" attribuendo, in tal modo, al responsabile tecnico una vera e propria "posizione di garanzia" in merito al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha deciso di dichiarare inammissibile il ricorso finalizzato alla revoca di una misura interdittiva (divieto di esercizio dell’attività di impresa nel settore ambientale) applicata dal Tribunale di Catanzaro a un RT in riferimento al reato di traffico illecito di rifiuti (ex articolo 452-quaterdecise, Codice penale). Il motivo di ricorso teso ad affermare la responsabilità del "direttore tecnico"– e non del RT – sulla base dei contenuti della circolare Ministero Ambiente 1121/2019 (recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”), non ha avuto accoglimento da parte della Suprema Corte considerata la presenza di una norma regolamentare di grado secondario (appunto il DM n. 120/2014) di diverso tenore.
Si rinvia alla Sentenza della Corte di Cassazione allegata per ogni approfondimento.