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2024/129/SAEC-EUR/CS

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1252 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (cd. CRM Act).

Con tale Regolamento l’Europa cerca di razionalizzare e rendere più stabile il mercato delle materie prime critiche (CRM), fondamentali per l’attuale sistema economico, riducendo la dipendenza dai Paesi terzi. Il Regolamento, oltre a una lista aggiornata delle materie prime critiche per l'economia dell'UE, elenca anche le materie prime strategiche, quelle più cruciali per le tecnologie relative a applicazioni verdi, digitali, di difesa e aerospaziali.

Per ottenere gli obiettivi prefissati. Il Regolamento stabilisce i seguenti target di riferimento per le CRM:

  • almeno il 10% del consumo annuo dell'UE proveniente dall'estrazione;
  • almeno il 40% del consumo annuo dell'UE proveniente dalla trasformazione;
  • almeno il 15% del consumo annuo dell'UE derivante dal riciclaggio;
  • non più del 65% del consumo annuo dell'UE dovrà provenire da un singolo Paese terzo.

Il Regolamento mira a ridurre gli oneri amministrativi, snellendo le procedure di autorizzazione per progetti di CRM nell’UE. Inoltre, i progetti strategici selezionati beneficeranno del sostegno per l’accesso ai finanziamenti e di tempi di autorizzazione più brevi (24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di lavorazione e riciclaggio). 

Per garantire la resilienza della catena di approvvigionamento viene previsto un attento monitoraggio e stress test sulla stessa, oltre ad un coordinamento delle scorte strategiche e obblighi di preparazione al rischio per le grandi aziende che producono tecnologie strategiche.

I Paesi dell’UE dovranno adottare misure per migliorare la raccolta dei rifiuti “ricchi” di materie prime essenziali e garantirne il riciclo. I Paesi e gli operatori privati dovranno quindi studiare anche il potenziale di recupero di CRM dai rifiuti di estrazione. Per incentivare il riciclo su larga scala dei magneti permanenti, la legge stabilisce requisiti sulla riciclabilità e sul contenuto riciclato. Con l’introduzione dell’impronta ambientale delle CRM si contribuirà ad aumentare la circolarità e la sostenibilità delle stesse, fornendo ai consumatori strumenti utili per scelte informate. 

Il ricorso ai mercati internazionali e ai Paesi terzi è comunque fondamentale per garantire gli approvvigionamenti e la diversificazione dell’offerta. Pertanto l’Europa ha previsto di:

  • utilizzare accordi commerciali per garantire e diversificare il commercio di materie prime critiche;
  • espandere la rete di partenariati strategici con un approccio di catena del valore e una forte dimensione di sostenibilità;
  • collaborare con i Paesi dell’UE per istituire uno strumento di credito all’esportazione per ridurre il rischio di investimenti all’estero;
  • contrastare le pratiche commerciali sleali legate alle materie prime e rafforzarne l'applicazione.
     

Infine, per garantire un coordinamento generale, il Regolamento istituisce un Comitato europeo per le materie prime critiche, composto dai Paesi dell’UE e dalla Commissione, con il compito di fornire consulenza e coordinare l’attuazione delle misure previste nel Regolamento e discutere i partenariati strategici dell’UE con i Paesi terzi.

Sul tema delle CRM l’Associazione partecipa non solo alle discussioni e ai confronti in ambito europeo, partecipando ai lavori di FEAD ed Euric, ma anche a livello nazionale, dove ha aderito a diversi Tavoli di approfondimento avviati sul tema.

Nel rimandare al testo del Regolamento, riportato in allegato, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 03.05.2024
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