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Circolari

2024/143/SAEC-GIU/CS

La Commissione europea ha risposto ufficialmente ad un quesito del MASE che chiedeva un chiarimento sulla classificazione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato, ed in particolare se questi possono essere:

  • esclusi dalla disciplina dei rifiuti e a quali condizioni;
  • qualificati come sottoprodotto di cui all’art. 5 della Direttiva 2008/98/EC considerando l’attività di manutenzione come parte integrante di un processo di produzione;
  • qualificati come sottoprodotto se destinati alla produzione di compost o biogas.
     

Nella sua risposta la Commissione - che ha precisato come l'unica interpretazione ufficiale del diritto UE arriva dalla Corte di giustizia europea - ha ricordato che la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, oltre a definire il rifiuto come "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi", fornisce un elenco di "materiali" che non sono rifiuti, tra cui non sono riportati i residui della manutenzione del verde pubblico e privato. 

Poi, quanto alla possibile classificazione dei residui della manutenzione del verde come sottoprodotto, la Commissione sottolinea come tra i requisiti previsti c'è la necessità che la sostanza o l'oggetto sia "prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione". Sul punto viene evidenziato che l'attività di manutenzione del verde non può essere considerata un "processo di produzione", in quanto il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto. Pertanto i residui di tale attività, come gli sfalci e le potature, non possono essere qualificati come sottoprodotti nemmeno se destinati alla produzione di compost o biogas.

In relazione al quesito inviato dal Ministero alla Commissione europea, lo scorso 12 aprile, Assoambiente, congiuntamente a CIC e Utilitalia, aveva scritto al MASE per ribadire ancora una volta la necessità di evitare gestioni improprie di tali frazioni e discrezionalità sul tema.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della risposta della Commissione europea allegato.

» 14.05.2024
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