Il TAR del Lazio con sentenza n. 8517 del 29 aprile 2024 ha deciso l’annullamento della previsione contenuta nella Deliberazione dell'Albo Gestori ambientali n. 7/2002 (di modifica della Deliberazione n. 6/2017) secondo la quale, ai fini della dispensa, il legale rappresentante deve aver "ricoperto il ruolo di responsabile tecnico" per almeno 20 anni (poi diventati 16 a seguito delle modifiche ex delibera 4/2023).
Si ricorda nel merito che con Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 il Comitato nazionale ha definito i criteri e le modalità operative di svolgimento delle verifiche, nonché la natura dell'esperienza necessaria che il responsabile tecnico deve possedere per l'iscrizione nei diversi settori di attività stabilendo, fra l’altro, che, per quanto riguarda l’esonero dalle verifiche, “E’ dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni. ….”.
Con successiva Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022, l’Albo Gestori, a rettifica di quanto precedentemente disposto, ha poi chiarito che "È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell'iscrizione".
Secondo i Giudici amministrativi tale ultima previsione si pone in contrasto con il regolamento dell'Albo Gestori (articolo 13, DM 120/2014) il quale, invece, aggancia “la dispensa dalle verifiche del legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico al dato sostanziale dell'aver maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizionenon menzionando l'ulteriore dato formale introdotto nella delibera del Comitato nazionale (dalla Deliberazione n. 7/2022) per cui l'esperienza ventennale valutabile ai fini della dispensa (oggi pari a 16 anni con le modifiche introdotte dalla Deliberazione n. 4/23 - cfr. circolare Assoambiente n. 214/2023) deve essere maturata nel ruolo di responsabile tecnico”.
Con la pronuncia il TAR ha pertanto accolto il ricorso presentato da un operatore che si è visto respingere la domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità a causa della carenza della maturata esperienza ventennale nel ruolo di RT. Si resta in attesa di una eventuale impugnazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al Consiglio di Stato.
Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, si allega alla presente sentenza TAR Lazio per ulteriori dettagli.