AssoAmbiente

Circolari

2024/154/SAEC-GIU/FA

Il Consiglio di Stato si è pronunciato con la sentenza n. 2986 del 2 aprile 2024, riguardo la legittimità di un riesame dell’autorizzazione integrata ambientale di un impianto di trattamento di acque reflue, in merito al rispetto di valori limite per le sostanze PFAS.

Nel caso di specie, l’Agenzia regionale di protezione ambientale aveva comunicato alla società proprietaria di un impianto di smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, le cui acque reflue trattate recapitano nella condotta fognaria comunale e confluiscono nel depuratore pubblico, che sono state rilevate elevate concentrazioni di PFAS, ovvero sostanze perfluoroalchilate, composti molto poco biodegradabili, da tempo sotto l’attenzione della comunità scientifica internazionale e delle autorità di protezione ambientale, in quanto sospettate di effetti dannosi sulla salute umana, soprattutto a causa del loro accumulo nell’organismo.

A tal proposito la stessa Agenzia regionale aveva prescritto all’impresa di interrompere ogni scarico in fognatura contenente PFAS, di isolare i flussi contenenti queste sostanze, individuare la fonte di contaminazione e comunicare all’autorità le relative informazioni raccolte; aveva inoltre comunicato l’avvio del procedimento di riesame dell’AIA, in ragione delle disposizioni presenti nel D.lgs. n. 152/2006 riguardanti il principio di precauzione, nonché il dovere di garantire che siano state prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento e non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi.

L’impresa si è opposta a tale decisione, su cui il Consiglio di Stato si è pronunciato ravvisando che le misure imposte dalla Regione sono legittime e ispirate ad una logica preventiva, che non è quella di evitare picchi di sostanza, ma quella di impedire che, in prospettiva, lo scarico di PFAS in quantità limitate ma protratto nel tempo vada a causare una situazione pericolosa.

Per quanto di interesse, si ricorda che ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, l’inquinamento è ravvisabile non solo quando nell’ambiente siano introdotte sostanze sicuramente nocive, ma anche nel caso di pericolosità solo potenziale. Inoltre l’inquinamento si verifica per il solo fatto che la sostanza con queste proprietà venga introdotta nell’ecosistema, non richiedendosi che essa in concreto abbia già raggiunto concentrazioni superiori ai valori limite, ciò pertanto legittima non solo interventi successivi ad un pregiudizio già verificatosi, ma anche interventi di prevenzione. Infine, la norma comprende tra le sostanze inquinanti, “in particolare” quelle presenti nella tabella 3 dell’allegato di riferimento (in cui non sono presenti i PFAS), elenco quindi non esaustivo in quanto cui la pericolosità di una sostanza può emergere dopo periodi anche lunghi di uso in cui la si ritiene innocua.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda alla sentenza allegata alla presente.

» 22.05.2024
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