Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4519 del 21 maggio 2024, ha riformato la sentenza n. 4121/2021 (v. circolare associativa n. 121/2021) con la quale il TAR del Lazio aveva annullato la parte del Dm 182/2019 (cd. "Regolamento PFU") che stabiliva l'obbligo di gestire i PFU sull'intero territorio nazionale per tutti gli operatori singoli che immettono sul mercato almeno 200 tonnellate di pneumatici l'anno.
Di fatto con tale sentenza viene reintrodotto l’obbligo per i sistemi individuali che immettono almeno 200 t di pneumatici di gestire i PFU sull’intero territorio nazionale.
In particolare, con la sua sentenza, il CdS reintroduce l'obbligo in questione che – pur non essendo previsto – non è neanche escluso dalla norma madre da cui deriva il DM 182/2019, ovvero l'articolo 228 (“pneumatici fuori uso”) del D.lgs. n. 152/2006 che affida al Ministero dell’Ambiente il compito di individuare le modalità più opportune per una gestione dei PFU rispettosa dell'ambiente. Inoltre il CdS evidenzia che sempre l’articolo 228, nel correlare i quantitativi di PFU da gestire ai quantitativi di pneumatici destinati alla vendita "sul territorio nazionale", già riconosce "un testuale rilevo e risalto a tale ambito/dimensione territoriale".
Il CdS sottolinea infine che ritenere che la soglia fissata dal Ministero dell’Ambiente in 200 tonnellate possa apparire troppo bassa, costituisce una valutazione di merito legata a questioni di convenienza economica che, in quanto tale, "non risulta idonea a configurare il vizio di legittimità ravvisato in primo grado" dal TAR del Lazio.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza del CdS in allegato.