La mancata installazione dell'apparecchio di controllo sui veicoli impiegati in maniera permanente per il servizio di raccolta dei rifiuti domestici deve essere giustificata in occasione della revisione annuale degli stessi. Questo è quanto viene precisato dalla nota del Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 12976 del 16 maggio 2024.
Il chiarimento prende spunto dal D.M. Trasporti 20 giugno 2007, provvedimento che ha introdotto nella disciplina nazionale alcune delle fattispecie di esenzione dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo nel settore del trasporto di strada contemplate dal regolamento 561/2006/Ce (poi sostituito dal regolamento 165/2014/Ue), compresa quella prevista a favore dei veicoli "di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio".
In termini generali, sottolinea il Ministero Infrastrutture, tale disciplina consente la non installazione dell’apparecchio di controllo o, comunque, il non uso dello stesso anche quando il veicolo ne sia dotato, solo con riferimento a mezzi destinati "in maniera permanente" all'effettuazione dei trasporti esentati; di contro, specifica altresì la nota del dicastero, qualora il veicolo, grazie alle sue caratteristiche tecniche, sia utilizzato per effettuare anche trasporti non rientranti nelle ipotesi di esenzione, esso dovrà essere dotato dell'apparecchio di controllo che sarà attivato durante l'effettuazione di trasporti non esentati.
Relativamente, invece, alla documentazione da esibire in occasione della revisione annuale del veicolo, con riferimento, in particolare, ai veicoli impiegati in maniera permanente per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici (articolo 13, par. 1, lettera h) Regolamento (CE) 561/2006 ), al fine di giustificare la mancata installazione sul veicolo in questione dell'apparecchio di controllo, è necessario esibire la documentazione in grado di attestare l'esercizio continuativo dell'attività oggetto di esenzione.