La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 6 giugno 2024 (causa C-166/23), si è pronunciata sull'interpretazione della direttiva 2003/87/CE (cd. Direttiva Emission Trading). In particolare la sentenza ha riguardato l'Allegato I, punto 5, della Direttiva ETS che esclude dall'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote a effetto serra, e dalla relativa autorizzazione alle emissioni, le unità di un impianto impiegate per l'incinerazione di rifiuti pericolosi, urbani o speciali non pericolosi.
Oggetto della sentenza una controversia che ha coinvolto un'industria svedese di prodotti chimici, autorizzata ad emettere gas a effetto serra nell'ambito dell'ETS. Alla società veniva contestato dall’Agenzia per l’ambiente di non aver incluso nelle emissioni rilasciate dai propri impianti anche quelle prodotte dall'unità destinata a bruciare le acque reflue provenienti dal processo industriale.
La Corte europea ha chiarito che tutte le unità di incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici sono escluse dal campo di applicazione della direttiva ETS, "comprese quelle integrate in un impianto rientrante in tale campo e che non hanno come unica finalità l'incinerazione di tali rifiuti, purché esse servano all'incinerazione di altri rifiuti solo in modo marginale". Secondo la Corte tale principio è in linea anche con l'obiettivo secondario della direttiva ETS, cioè quello di garantire che l'attuazione del sistema di assegnazione di quote non ostacoli l'eliminazione dei rifiuti pericolosi e domestici mediante incinerazione.
Per completezza si evidenzia come, a partire dal 1° gennaio 2024, in base alle modifiche apportate dalla Direttiva 2023/959/Ue alla disciplina Ets (vd. circolare associativa 133/2023 del 24 maggio 2023), gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani sono tenuti agli obblighi di monitoraggio e comunicazione delle emissioni nell'ambito del sistema ETS. Ciò in vista di una possibile estensione anche a questi impianti del campo di applicazione della direttiva ETS a partire dai prossimi anni.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza allegato.