Costituisce reato di trasporto illecito di rifiuti punibile ai sensi del D.lgs. n.152/2006 anche una sola condotta ed è compito del Giudice di merito valutare l'eventuale “assoluta occasionalità”.
Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 16270 del 18 aprile 2024, ha ricordato i presupposti del reato di cui all'articolo 256, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 sottolineando, che la disposizione "non richiede né la sistematicità del trasporto né particolari caratteristiche di imprenditorialità della condotta, rilevando unicamente un 'minimum' di organizzazione nella realizzazione della condotta".
La Corte conferma quindi che ai fini della configurabilità del reato è sufficiente “anche una sola condotta, sia pure isolata ed occasionale”, precisando sul punto che il profilo dell'assoluta occasionalità (che può determinare l'esclusione del reato) è oggetto di una valutazione di fatto rimessa al Giudice di merito.
Nel caso di specie la Corte di cassazione ha confermato il giudizio del Tribunale di Messina che aveva escluso l'occasionalità della condotta in base al tipo di mezzo utilizzato per il trasporto e alla natura dei rifiuti, costituiti da materiali di diversa tipologia - scarti di vegetazione e di materiale ferroso - del peso di 180 Kg.
Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza della Cassazione allegata.