AssoAmbiente

Circolari

2024/202/SA-LAV/MI

Si è conclusa in data 9 luglio, con la firma del testo in sede CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, il lungo e complesso lavoro di collazione tra il CCNL Assoambiente 6 dicembre 2016, il CCNL Utilitalia (e altre Associazioni Datoriali) 10 luglio 2016, con i testi degli accordi di rinnovo sottoscritti congiuntamente il 9 dicembre 2021 e il 18 maggio 2022.

Si completa così il percorso di avvicinamento dei due contratti collettivi del settore ambiente, attraverso la sottoscrizione di un unico testo, il quale tuttavia fa salve, in diversi punti del CCNL, precedenti normative afferenti ciascuno dei due contratti.

Numerosi sono infatti i riferimenti, nel testo, a disposizioni che impegnano le aziende che applicano il CCNL Servizi Ambientali 18 maggio 2022 “in quanto rinnovo del CCNL 6 dicembre 2016 precedentemente applicato” ovvero, con formulazione analoga, le aziende che applicano il CCNL 10 luglio 2016; ciò significa che, oltre alle norme comuni a tutte le aziende, permangono specificità che ne impegnano solamente alcune, e i relativi dipendenti (in analogia peraltro con quanto è stato previsto in sede di tabella unificata del costo del lavoro - cfr. circolare Assoambiente n. 71 del 21 marzo u.s.).

Analoga, come detto, ma con uno specifico riferimento all’adesione associativa, è la formulazione utilizzata per la continuità con il CCNL 10.7.2016: in alcune disposizioni è infatti previsto che si applicano “soltanto nelle aziende aderenti alle associazioni datoriali stipulanti del CCNL 10 luglio 2016, come rinnovato dal presente CCNL nonché in quelle che comunque applicano il presente CCNL in quanto rinnovo del CCNL 10 luglio 2016 precedentemente applicato”.

La formula utilizzata per determinare la continuità applicativa con il CCNL Assoambiente 6 dicembre 2016 riporta invece il principio dell’applicazione di fatto, senza riferimenti espliciti all’adesione associativa; ciò, principalmente, per due ragioni:

  1. l’adesione ad Assoambiente non comporta necessariamente il conferimento della delega sindacale; come noto infatti le aziende iscritte alle Sezioni diverse da quella “Raccolta Rifiuti Urbani” di norma applicano altri contratti collettivi, ritenuti maggiormente confacenti alle attività espletate, in sintonia con la legislazione giuslavoristica vigente;
     
  2. di contro, molte aziende che applicano il CCNL Assoambiente non sono aderenti all’Associazione, pur applicando “per fatti concludenti” il CCNL stesso: il richiamo operato nel CCNL vincola quindi le aziende che applicano il CCNL 6.12.2016 alla continuità con il rinnovo del 18.5.2022.

***

Il CCNL integrale dei Servizi Ambientali 18 maggio 2022 consta ora di 76 articoli e tre Appendici (A, B e C) che riportano norme integrative di riferimento collegate ai due CCNL nonché ad accordi di confluenza sottoscritti dalle Associazioni (Cisambiente-Confindustria e le tre Centrali Cooperative) che nel 2018 hanno iniziato ad applicare il CCNL Utilitalia 10.7.2016.

Dei 76 articoli: 

  • una parte sono traslati dagli accordi di rinnovo sottoscritti congiuntamente nel 2021 e 2022 (cfr. Circolari nn. 147/2022 e 158/2022 rispettivamente del 18 maggio e dell’1 giugno 2022);
     
  • una parte erano già identici nei due Contratti oppure sono stati armonizzati in sede di collazione poiché contenevano differenze puramente formali (con salvaguardia in alcuni casi di quelle differenze, riportate in nota in calce alla pagina o nell’Appendice di riferimento: per le aziende che applicavano il CCNL 6.12.2016 l’Appendice di riferimento è la “B”);
     
  • alcune norme continuano a mantenere specificità e differenze applicative per quella determinata materia.

L’esempio maggiormente rilevante di norme applicate solo da una parte delle aziende (quelle che applicavano il CCNL “Utiltalia”) è l’articolo 44bis rubricato “Inidoneità sopravvenuta alla mansione”, recante come noto una procedura sindacale relativa all’accertamento dell’idoneità o meno del lavoratore alle mansioni attribuite, con un meccanismo predeterminato di esonero agevolato.

Rimangono discipline distinte tra i due CCNL su alcune materie rilevanti quali ad esempio l’articolo 8 in materia di esternalizzazioni, l’articolo 16 in materia di mutamento mansioni, l’articolo 17 in materia di ROL, l’articolo 30 che in materia di aumenti di anzianità conserva una diversa cadenza temporale, l’articolo 43 in materia di trattenute per malattia che conserva le previgenti discipline di ciascun CCNL, l’articolo 57 in materia di permessi sindacali e distacchi, etc..

È stata infine chiarita una annosa controversia, relativa al riproporzionamento, per i lavoratori assunti a tempo parziale, delle quote fisse di contribuzione al Fondo Previambiente (articolo 65); la divergenza interpretativa tra Organizzazioni sindacali e parte delle Associazioni Datoriali si è risolta con il riconoscimento delle quote in misura integrale anche per i lavoratori part-time, ma solo a partire dalla data del primo versamento successivo alla firma della collazione, senza ripercussioni sul pregresso (cfr. “Dichiarazione a verbale” in calce all’articolo 65).

Sempre in materia di previdenza complementare, è stato chiarito che la quota di € 7,00 mensili prevista dall’Accordo 18.5.2022 a partire dal mese di gennaio 2024 compete solamente ai lavoratori aderenti in forma esplicita, con esclusione dei lavoratori aderenti “taciti” erroneamente previsti come destinatari della quota nel verbale di accordo citato.

***

Si è quindi concluso ieri un lungo e complesso lavoro di armonizzazione, non del tutto completata come visto, dei due “storici” contratti collettivi del settore, nella loro classica divisione aziende pubbliche/aziende private.

L’evoluzione della rappresentanza associativa nel settore, con la partecipazione di Associazioni di imprese private alla stipula del CCNL prima esclusivo delle aziende pubbliche, ha contribuito ad accelerare il passaggio al contratto “unificato”, storica rivendicazione di parte sindacale risalente come noto agli anni ’80 del secolo scorso.

 

Il percorso si è rivelato più lungo di quanto inizialmente ipotizzato; basti solo considerare che, a fronte della scadenza contrattuale fissata al prossimo 31 dicembre, le tabelle di costo del lavoro sono state pubblicate solamente lo scorso 21 marzo (vedi circolare Assoambiente già citata, n. 71/2024) e il CCNL stesso è stato già disdettato lo scorso 28 giugno dalle Organizzazioni Sindacali (vedi circolare Assoambiente n. 192/2024 del 3 luglio u.s.).

Si procederà quindi nelle prossime settimane alla stampa del testo contrattuale, in ordine alla quale vi daremo pronta informativa.

 

» 10.07.2024
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