Il MASE ha risposto ad un interpello avanzato da Confindustria relativo alla possibilità di conferimento ai Centri di raccolta comunali di determinate tipologie di rifiuti urbani provenienti dai nuclei domestici, quali cartucce non ricaricabili contenenti gas GPL e piccole bombole contenenti CO2 non ricaricabili. Inoltre veniva chiesto se la dizione “limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico”, contenuta nel DM 8 aprile 2008 recante disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, comprenda anche le cartucce di gas e le bombole non ricaricabili che potrebbero contenere residui di gas originate dai nuclei domestici.
Il Ministero con la sua risposta n. 135336 ha sottolineato come il DM 8 aprile 2008, che elenca nell’allegato I i rifiuti che possono essere conferiti ai centri di raccolta dai privati cittadini, prevede con riguardo ai gas in contenitori a pressione, che si possano consegnare solo estintori ed aerosol ad uso domestico, identificati con i Codici EER 160504* (rifiuti pericolosi) o 160505. Non sarebbero quindi inclusi i rifiuti costituiti da cartucce di gas o le piccole bombole non ricaricabili provenienti dai cittadini.
Inoltre il MASE specifica che l’eventuale inclusione di tali cartucce e bombole tra gli imballaggi (non pericolosi) di cui al capitolo 15.01 dell'Elenco europeo dei rifiuti è problematica. Infatti, per poter classificare un imballaggio nel capitolo 15.01, è necessario certificare che l’imballaggio o il contenitore sia “nominalmente vuoto”, come riportato negli “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti” della Commissione europea. Pertanto, un imballaggio o un contenitore può dichiararsi nominalmente vuoto solo quando i contenuti del prodotto siano stati rimossi in maniera efficace, accertandone l’effettivo svuotamento. Ad ogni modo la presenza di residui minimi di contenuti nei rifiuti di imballaggio non esclude la possibilità di classificarli come “nominalmente vuoti” e non ne vieta l'assegnazione al sottocapitolo 15 01 rifiuti di imballaggio. Nel caso di specie però non risultando ispezionabile il contenuto interno sembrerebbe esclusa la possibilità di accertarne il completo svuotamento e pertanto, in applicazione del principio di precauzione e in assenza di ulteriori procedure che garantiscano la verifica del completo svuotamento, è da escludersi la possibilità di classificare i rifiuti derivanti da tali prodotti con uno dei codici da 15 01 01 a 15 01 09. Quindi la sola ipotesi di presenza di un residuo di sostanze pericolose nell'imballaggio porta a classificarli come rifiuti pericolosi con il codice EER 150110* "Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze".
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della risposta all’interpello allegato.