Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzato dalla Regione Lazio che chiedeva chiarimenti circa la corretta gestione dei rifiuti prodotti e/o decadenti dalle operazioni di trattamento poste in essere da impianti intermedi di trattamento meccanico o meccanico biologico (cosiddetti "TM" o "TMB”) su rifiuti classificati con Codice EER 200301 "rifiuti urbani non differenziati generati a livello domestico".
In particolare la Regione ha chiesto se i rifiuti in uscita, di natura e composizione diversa da quelli in entrata e classificati con il Codice EER 191210 "rifiuti combustibili", possano, in analogia ai rifiuti autoprodotti, essere gestiti in uscita secondo i limiti e le condizioni del deposito temporaneo di cui all’articolo 185-bis del D.lgs. n 152/2006, potendo rientrare quindi il titolare del trattamento nella definizione di “nuovo produttore”.
Il MASE nella sua risposta ha sottolineato l’impossibilità di gestire i rifiuti in uscita da una operazione di recupero secondo il regime di deposito temporaneo prima della raccolta che costituisce una deroga "alla più generale disciplina dello stoccaggio, costituito dal deposito preliminare e dalla messa in riserva, in quanto, a differenza di tali operazioni, per il deposito temporaneo non è necessaria alcuna autorizzazione" ed inoltre si configura come un istituto posto al di fuori del perimetro della gestione dei rifiuti. Il Ministero chiarisce infatti che la ragione è che questi rifiuti sono già stati sottoposti a un trattamento, comunque autorizzato, e quindi sono già state avviate le attività di "gestione dei rifiuti". Il deposito temporaneo preliminare alla raccolta invece è una attività che precede le operazioni di gestione dei rifiuti, proprio per questo gode della particolare deroga di legge.
Per ogni approfondimento tecnico si rinvia alla domanda di interpello (disponibile qui) e al riscontro del MASE (disponibile qui).