L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello del 12 settembre 2024, n. 183/2024, su istanza di una azienda, ha chiarito che anche le componenti aggiuntive della tariffa pagata dagli utenti come prezzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani vanno incluse nella base imponibile soggetta al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Come noto, dal 2024 l’ARERA ha introdotto con Delibera 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/Rif delle maggiorazioni per le utenze che usufruiscono del servizio rifiuti, da pagarsi sia nel regime tassa che tariffa. In particolare si tratta di maggiorazioni di tipo “perequativo” volte ad aiutare il Comune a fare fronte a situazioni particolari nella gestione dei rifiuti che vanno coperte con importi aggiuntivi.
La prima maggiorazione copre la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti ai sensi della “Legge Salva-mare” 60/2022. La seconda maggiorazione serve a coprire quelle agevolazioni tariffarie riconosciute agli utenti per eventi eccezionali e calamitosi, come la sospensione dei termini di pagamento degli importi e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito ad alluvioni o terremoti.
Ebbene, sulla tariffa corrispettiva (cd. “Tari corrispettiva”) l’Agenzia ha chiarito che essendo un prezzo per un servizio si paga l’IVA fissata al 10% dal c.d. Decreto-Iva (633/1972). Secondo l’Agenzia delle Entrate anche le maggiorazioni rientrano nella base imponibile dunque con l’Iva al 10%, ritenendo che tali componenti aggiuntive sono paragonabili agli “oneri di sistema”.
Nel far rinvio alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, allegata alla presente, restiamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.