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Circolari

2024/277/SA-LAV/MI

Come noto, l’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143 prevede l’erogazione di una indennità per l'anno 2024 di importo pari a 100 euro (denominato dagli organi di informazione anche come “Bonus Natale”), in favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrano determinate e tassative condizioni economiche e familiari.

Tali condizioni, che devono sussistere congiuntamente, sono le seguenti: 

  1. reddito complessivo per l’anno 2024 non superiore a 28.000 euro;
  2. il lavoratore abbia un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato);
  3. l'imposta lorda sui redditi di cui all'articolo 49 del T.U.I.R., percepiti dal lavoratore sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato T.U.I.R.

L’importo non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, ed è rapportato al periodo di lavoro svolto nel corso dell’anno.                                                              

I datori di lavoro, in quanto sostituti di imposta, riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità a seguito di richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.

In sede di conguaglio è a carico sempre dei datori di lavoro la verifica circa la spettanza dell’indennità, provvedendo al recupero qualora si riveli non spettante.

Si allega in merito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2024 del 10 ottobre scorso, recante alcune precisazioni utili, per quanto di competenza dell’Agenzia (in particolare sui requisiti familiari e sui redditi utili ai fini del limite indicato).

Tra le precisazioni dell’Agenzia si evidenzia in particolare:

  • l’irrilevanza della tipologia contrattuale: l’indennità spetta, in funzione del periodo di lavoro svolto nel corso dell’anno 2024, anche in favore dei lavoratori con contratto a tempo determinato;
  • nessuna riduzione proporzionale dell’importo è prevista in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
  • in caso di pluralità di rapporti di lavoro a tempo parziale, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati solo una volta (il lavoratore individua il datore cui chiedere la somma, certificando i giorni di lavoro prestati presso altri datori);
  • in caso di più rapporti di lavoro successivi nel corso del 2024 con diversi datori di lavoro (si pensi al caso frequente dei passaggi di appalto), il lavoratore deve presentare la richiesta all’ultimo datore, cioè a quello erogante l’importo, certificando debitamente i precedenti rapporti di lavoro ai fini della determinazione della somma spettante.

Nel rinviare alla lettura della Circolare dell’Agenzia delle Entrate, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.

» 25.10.2024
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