Gli obblighi relativi alla bonifica dell'area inquinata di un impianto industriale non possono essere inseriti tra le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) che deve rispettare il gestore per il corretto esercizio dell'attività.
Questa è la sintesi della risposta formulata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con nota n. 181165 all'interpello formulato dalla Provincia di Chieti in ordine alla possibilità di prescrivere nell’ambito delle autorizzazioni integrate ambientali indagini disciplinate dalla normativa in materia di bonifiche.
Secondo il Ministero, “il Dlgs 152/2006 distingue chiaramente i procedimenti di AIA e quelli in materia di bonifica, individuando oggetti, finalità e autorità competenti differenti; pertanto non sembra legittimo inserire nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (Aia), obblighi di indagini di qualità ambientali previsti dalle norme sulle bonifiche per verificare il rispetto delle concentrazioni di inquinanti nell'area dell'impianto. Piuttosto, negli schemi di decisione finale AIA di installazioni localizzate in siti oggetto di bonifica, appare utile richiamare le prescrizioni di carattere generale finalizzate a garantire e prevenire la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee” dal momento che il gestore dell'impianto ha l'obbligo di fare controlli periodici su suolo e acque.
Il Ministero conclude la risposta di interpello aggiungendo che “poiché il procedimento prevede una Conferenza di Servizi in cui sono chiamati ad esprimersi anche altri soggetti, in alcuni casi anche con riferimento a ulteriori competenze, non può escludersi che in casi specifici tali soggetti condizionino il proprio parere positivo alla introduzione di prescrizioni aggiuntive non propriamente attinenti all’applicazione del citato Titolo III-bis. In tali casi spetta all’autorità procedente valutare se tali richieste possono essere giudicate pertinenti e motivate”.
Per maggiori approfondimenti si rinvia interpello e alla risposta del MASE