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Circolari

2024/296/SAEC-GIU/CS

Il Consiglio di Stato ha pubblicato due sentenze relative alla costruzione/gestione delle discariche. Le sentenze affrontano i temi della localizzazione e dell’ammontare delle garanzie finanziarie. 

La sentenza 11 ottobre 2024, n. 8146 (v. Allegato 1) riguarda il procedimento autorizzativo per la realizzazione di una nuova discarica: in merito il Consiglio di Stato ha evidenziato che le imprese che intendono realizzare discariche devono far riferimento alla pianificazione regionale, che nel rispetto delle generali indicazioni statali ha ampio margine di manovra per vietarne l'installazione in determinate aree. 

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che il D.lgs. n. 152/2006 (art. 195) assegna allo Stato il compito di indicare i criteri generali sulle caratteristiche che devono avere le aree non idonee per le discariche. Tali criteri sono piuttosto generici e lasciano quindi spazio alle Regioni per dare indicazioni dettagliate come previsto dallo stesso D.lgs. n. 152/2006. In particolare le Regioni hanno ampia discrezionalità nell'individuare gli indicatori delle aree non idonee o sature di impianti. 

Nel caso di specie la Regione Lombardia ha inserito nel Piano regionale rifiuti il "fattore di pressione comunale", fornendo in tal modo indicazioni vincolanti per l'Amministrazione pubblica nei procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti. Nel momento in cui si valuta la realizzazione di un nuovo impianto si dovrà verificare la "pressione" che quell'impianto in quella determinata zona può avere sui Comuni vicini e, sulla base degli esiti, l’Amministrazione pubblica potrà negare la realizzazione di un nuovo impianto.

La sentenza 15 ottobre 2024, n. 8268 (v. Allegato 2) riguarda invece l’ammontare delle garanzie finanziarie prestate dai gestori delle discariche di rifiuti, che non possono essere graduate a seconda delle fasi di vita degli impianti: in merito il Consiglio di Stato richiama quanto stabilito dal D.lgs. n. 36/2003 (c.d. decreto discariche) che prevede che gli impianti di smaltimento siano dotati, in ogni fase del loro ciclo di vita (chiusura e post-chiusura comprese), di una garanzia finanziaria adeguata ai costi e ai rischi connessi alla loro gestione.

In base alle disposizioni normative, una discarica è definitivamente chiusa solo a seguito di un procedimento ad hoc che si conclude con ispezione e una approvazione finale da parte dell'Ente territoriale. Fino a tale approvazione, il gestore rimane responsabile della corretta gestione operativa dell'impianto e del rispetto delle prescrizioni autorizzative. Pertanto la piena prestazione delle garanzie finanziarie è richiesta a fini di tutela della collettività per tutto il ciclo di vita della discarica. Sulla base di quanto sopra richiamato i Giudici hanno respinto la richiesta di riduzione delle garanzie finanziarie presentata dal gestore di una discarica friulana, in fase di chiusura a seguito della mancata approvazione del piano di adeguamento.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo delle sentenze riportate in allegato.

» 12.11.2024
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