L'amministratore unico di un'azienda che conferisce rifiuti a terzi per il relativo smaltimento risponde penalmente dell'eventuale gestione illecita se ha omesso i controlli dovuti sulle autorizzazioni.
Questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 33144/2024 pronunciandosi nell'ambito di un procedimento penale contro l'amministratore unico di una società condannato dai Giudici siciliani per il reato di gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti (oli esausti) ex D.lgs. n. 152/2006.
La Corte ha ricordato che “in tema di gestione dei rifiuti, del resto, l'affidamento degli stessi a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per colui che li conferisca, precisi obblighi di accertamento tra cui, in particolare, la verifica dell'esistenza in capo ai medesimi delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico, la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo. Il soggetto che affida propri rifiuti ad altre persone per lo smaltimento ha, dunque, l'onere di seguire il ciclo di gestione dei rifiuti, ed accertarne la regolarità, gravato così com'è dal dovere di verificare che i terzi affidatari siano muniti delle necessarie autorizzazioni e competenze tecniche per l'espletamento dell'incarico, da valutarsi in concreto, caso per caso, anche con riferimento alla idoneità delle attrezzatture e degli impianti utilizzati nell'attività di stoccaggio”.
In assenza di tale condotta l’amministratore unico risponde penalmente per il mancato controllo.
Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza della Cassazione allegata.