L'impianto di trattamento rifiuti, se opera realizzata da un privato per fini imprenditoriali, paga il contributo di costruzione, non potendo beneficiare dell'esonero previsto dal Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia).
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2859 del 3 aprile 2025 che riguarda l'esonero dal contributo di costruzione per impianti di trattamento rifiuti privati. In particolare, la sentenza chiarisce le condizioni per l'esenzione, con specifico riferimento agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006.
Con la sentenza i Giudici del Consiglio di Stato hanno confermato l'annullamento, da parte del TAR Lazio, del provvedimento che negava all’azienda l'esenzione, ricordando che la normativa edilizia (articolo 17, comma 3, lettera c), del Dpr 380/2001) sgrava dal pagamento degli oneri per la costruzione (che sono versati al Comune) gli "impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale" ma che l’aspetto dirimente "non è la destinazione che soggettivamente s'intende dare alla struttura, bensì la sua natura oggettiva” e che “ solo laddove l'opera non possa, neppure in astratto, avere una destinazione diversa da quella pubblica si potrà dunque configurare il presupposto per l'esonero dal pagamento del contributo di costruzione".
Nella sentenza oggetto della presente pronuncia l’opera in questione riguarderebbe, invece, un impianto di trattamento rifiuti privato, realizzato da un soggetto anch’esso privato, che persegue finalità lucrative, non potendo dunque applicarsi la prima parte della lett. c) del comma 3 dell’art. 17 Dpr 380/2001.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato in allegato alla presente.