Lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune “rappresenta il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi” ed è il punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti tale attività.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza 8 ottobre 2024, n. 8086 con cui i Giudici chiariscono che ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 160/2010 recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, il SUAP svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e non è prevista dalla disposizione in alcun modo un’esclusione del ruolo del SUAP per le autorizzazioni ai sensi dell’art. 208 D.lgs. n. 152/2006.
Pertanto – ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla disposizione regolamentare – lo Sportello Unico per le Attività Produttive svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e, come previsto dal citato art. 2, provvede “all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione”.
Resta ferma l’attribuzione delle competenze di merito in capo alle diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento (regione o Provincia delegata) ma la disciplina introdotta dal DPR n. 160/2010 ha reso il SUAP l’organo (comunale) che emette il provvedimento finale dopo aver raccolto gli atti di tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti.
Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato allegata.