In data 19 novembre 2024 è stato sottoscritto l’allegato Protocollo d’intesa Giubileo 2025 in materia di regole di svolgimento del conflitto presso la sede della Commissione di Garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
La Commissione aveva avviato nelle settimane scorse un confronto finalizzato a limitare le possibilità di sciopero sul territorio di Roma in concomitanza con specifici eventi nell’ambito del Giubileo 2025 (24 dicembre 2024 – 6 gennaio 2026) in settori strategici come i trasporti pubblici, la sanità, la sicurezza pubblica e l’igiene urbana.
Hanno partecipato quindi a tre incontri presso la sede della Commissione, tra gli altri, le Associazioni Datoriali (tra cui tutte quelle del settore servizi ambientali), mentre per le Organizzazioni Sindacali hanno partecipato le Strutture Confederali, oltre a Soggetti Istituzionali come la Presidenza del Consiglio, il Comune di Roma, i Ministeri dei Trasporti, della Salute e dell’Interno.
Il 19 novembre il Protocollo è stato sottoscritto da tutti i soggetti, con l’eccezione della CGIL (oltre ad altri sindacati minori non confederali): in sostanza, e per quanto di interesse, il Protocollo prevede un ampliamento delle “franchigie”, ovvero dei periodi in cui non è consentito, ai sensi della legge n. 146/1990, proclamare iniziative di astensione dal lavoro.
Tali franchigie, ulteriori rispetto a quelle previste nell’Accordo di settore sottoscritto l’1 marzo 2001, coprono periodi in cui, come detto, sono programmati a Roma eventi straordinari connessi con il Giubileo: ad esempio il Giubileo degli ammalati (4-7 aprile 2025), il Giubileo dei lavoratori (30 aprile – 5 maggio 2025), il Giubileo dei giovani (27 luglio – 5 agosto 2025), e così via.
Da segnalare che in diversi casi le franchigie previste nel Protocollo sono già considerate tali nell’Accordo di settore sopra citato (ad esempio, come noto, nel periodo 15 luglio – 31 agosto oppure nella “giornata precedente e quella seguente un giorno festivo infrasettimanale non lavorato”, vedi articolo 5 dell’Accordo 1 marzo 2001).
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si sono impegnate quindi a non effettuare scioperi nelle date indicate, mentre dal canto loro le aziende e le Amministrazioni erogatrici dei servizi si impegnano “a non intraprendere azioni unilaterali e a porre in essere ogni possibile iniziativa per la prevenzione dei conflitti”.
Il Protocollo sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di Garanzia “ai fini della sua efficacia generale”: ciò al fine di rendere valido “erga omnes” il Protocollo, e quindi anche nei confronti delle organizzazioni sindacali non firmatarie.
In sostanza, per quanto riguarda il settore rifiuti e igiene urbana, il Protocollo riguarda ovviamente solo le aziende operanti su Roma, e come conseguenza determinerà, a partire dal mese di aprile e fino ad agosto 2025 compreso, notevoli limitazioni per le Organizzazioni Sindacali nell’individuare giornate utili per la proclamazione di scioperi, considerando che già l’Accordo 1 marzo 2001 prevede ampie franchigie, e considerato altresì che il principio della “rarefazione oggettiva” consente la proclamazione dello sciopero solo tre giorni dopo che è terminato il precedente, con preavviso di dieci giorni decorrente da tale data (articolo 4 dell’Accordo 1 marzo 2001).