Secondo il MASE gli Enti locali hanno un ampio margine di discrezionalità nello stabilire le caratteristiche dei residui che possono essere conferiti in alcune tipologie di discariche per rifiuti non pericolosi.
Questa è in sintesi la risposta fornita dal MASE all’interpello 22 novembre 2024, n. 214096 della Provincia di Alessandria avente ad oggetto “Deroghe ai limiti di ammissibilità in discarica per specifici parametri di cui all’art. 7-sexies del D.lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.lgs. n. 121/2020”.
L’art. 7-sexies (Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi) del D.lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.lgs. n. 121/2020 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), richiama i contenuti dell’abrogato art. 7 del D.M. 27/09/2010 e contiene la riformulazione e l’aggiornamento dei criteri di ammissibilità nelle discariche sulla base dei nuovi criteri dettati dalla Direttiva (UE) 2018/850, che ha modificato la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. In particolare il comma 2 dell’art. 7-sexies prevede che i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche siano individuati dall’Autorità territorialmente competente, caso per caso, prevedendo deroghe per specifici parametri; in relazione a tali deroghe, tuttavia, la norma non indica limiti massimi.
Il Ministero sottolinea inoltre che l'autorizzazione di sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi – che costituisce un’autorizzazione concessa, caso per caso, attraverso l'individuazione di criteri di ammissibilità ad hoc - è cosa diversa rispetto all’autorizzazione in deroga, di cui all’articolo 16-ter del D.lgs. n. 36/2003. Per il MASE l’art. 7-sexies disciplina, infatti, “la possibilità di autorizzare in deroga valori limite più elevati per alcuni parametri, nel rispetto di specifiche condizioni, per le tipologie di discariche di cui agli articoli 7-quater “Discariche per rifiuti inerti”, 7- quinquies “Discariche per rifiuti non pericolosi”, 7-septies “Discariche per rifiuti pericolosi” e 7-octies “Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei”.
Infine, in considerazione del fatto che i modelli di analisi di rischio utilizzati nell’ambito delle bonifiche dei siti contaminati sono sviluppati sulle sorgenti secondarie di contaminazione, l’autorità competente valuterà la validità degli strumenti utilizzati per effettuare la valutazione del rischio ai sensi dell’allegato 7, punto 7.2 implementati specificatamente per le discariche”.
Per maggiori approfondimenti si rinvia a interpello e risposta del MASE.