Il MASE ha risposto all’interpello 2 luglio 2024, n. 122230 della Regione Lazio in merito alla corretta classificazione del combustibile derivante da rifiuto/combustibile solido secondario (CSS, codice EER 191210) decadente dalle attività intermedie di trattamento (TM/TMB/TBM) dei rifiuti urbani non differenziati (EER 200301) e destinato a recupero energetico.
Secondo il Ministero, alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e del parere di ISPRA, il rifiuto decadente dalle attività di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati “potrà essere classificato come CSS rifiuto con attribuzione del codice EER 191210, quindi essere classificato come rifiuto speciale e inviato ad inceneritori classificati come impianti di recupero, solo se rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione previste dalla norma UNI EN ISO 21640:2021, non potendosi in astratto classificarlo tale solo perché, come si legge nell’istanza di interpello, ritenuto “sostanzialmente diverso dal RSU in ingresso agli impianti di trattamento intermedio”.
La stessa definizione del combustibile solido secondario (art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.lgs. n. 205/2010), rimanda alle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni che di fatto sono intervenute il 1 luglio 2021 con la norma UNI EN ISO 21640:2021 che definisce una classificazione in linea con quella già prevista dalla UNI EN 15359, non modificando né la composizione del set di parametri di classificazione, né il numero di classi previste.
Il Ministero evidenzia che sebbene la classificazione e attribuzione del codice EER è un onere che spetta al produttore dei rifiuti, la classificazione di CSS rifiuto con l’attribuzione del relativo codice EER 191210 non dipende solo dal fatto che i rifiuti prodotti siano il risultato del trattamento meccanico di altri rifiuti e che siano combustibili, ma dipende dalla conformità alla specifica norma tecnica citata, ossia la UNI EN ISO 21640:2021 che ha sostituito la UNI EN 15359:2011. Possono quindi essere definiti CSS rifiuto con attribuzione del codice EER 191210 solo i rifiuti che subiscono un trattamento meccanico il cui risultato è conforme a quanto stabilito dalla suddetta norma UNI e le cui operazioni di classificazione sono svolte all’interno di un sistema di gestione della qualità in conformità a quanto prescritto alla norma UNI EN 15358 “Combustibili solidi secondari - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari”.
Inoltre il produttore del CSS deve indicare i valori di ulteriori parametri (in genere la concentrazione di metalli pesanti), i cui limiti non sono fissati nell’ambito della norma tecnica menzionata bensì sono stabiliti sulla base di accordi commerciali con l’acquirente del materiale che può indicare ulteriori parametri non obbligatori, al fine di effettuare la specificazione.
Per quanto riguarda invece il CSS Combustibile (CSS-C) sarà necessario far riferimento al DM n. 22/2013 che definisce per alcune categorie di CSS la cessazione della qualifica di rifiuto.
Per maggiori approfondimenti si rinvia a interpello e risposta del MASE.