AssoAmbiente

Circolari

2024/348/SAEC-NOT/LE

Con 3 FAQ pubblicate nella sezione “Supporto” del sito RENTRi sono stati forniti chiarimenti in ordine alla:

  • compilazione dei nuovi modelli di registro di carico e scarico digitale e di formulario di trasporto per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di cui alla categoria 4-bis dell’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (v. circolari Assoambiente n. 166/2017, n. 032/2018 e n. 098/2018);
  • corretta annotazione sul registro di carico e scarico dell’esito conferimento.
     

COMPILAZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO DIGITALE E FIR ATTIVITÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA METALLI FERROSI E NON FERROSI

La FAQ chiarisce che:

  • Registri cronologici di carico e scarico

“I soggetti di cui sopra sono obbligati alla tenuta in formato digitale del registro cronologico di carico e scarico ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

I soggetti che operano con le modalità semplificate di cui all’art. 4 del decreto 1° febbraio 2018 che tengono il registro di carico e scarico attraverso la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti NON devono trasmettere al RENTRI alcun dato.”

  • Formulario di trasporto rifiuti (FIR)

I soggetti di cui sopra a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello del formulario di identificazione del rifiuto, riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, ma non sono tenuti alla trasmissione dei dati al RENTRI in quanto trattasi di rifiuti non pericolosi.”

ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELL’ESITO CONFERIMENTO

Sull’argomento:

  • la prima FAQ chiarisce in particolare che “laddove il produttore non abbia ricevuto la copia completa dei FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico. Infine si fa presente che non deve essere rettificato il carico, in quanto come previsto dal paragrafo 1.1 la quantità indicata nel campo 13 può essere stimata in assenza di uno strumento di misura. Spetterà all’operatore mantenere aggiornate le giacenze, eventualmente avvalendosi del sistema gestionale”;
  • La seconda FAQ chiarisce come devono essere correttamente interpretati i punti 1.5 e 2.3 delle istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico con la specifica che “le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico, dove la data da riportarsi al campo 2 (Data della registrazione) corrisponde alla data in cui è stata effettuata l’operazione di rettifica”.
     

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore informazione, si rimanda a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia.

» 12.12.2024

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