Sono illegittime per l'Unione europea le prolungate proroghe concesse al gestore di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) per mettersi a norma con le prescrizioni imposte nell'autorizzazione.
È questo uno dei principi affermati dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 25 giugno 2024, n. C-626/22 relativa alla autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata a uno stabilimento industriale italiano.
I Giudici europei hanno evidenziato come l'articolo 8 paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (recepita in Italia con il Titolo III-bis della Pate II del D.lgs. n. 152/2006), obbliga il gestore, nel caso in cui l'impianto non rispetti le condizioni dell'autorizzazione, “ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie” per tornare in conformità a quanto prescritto.
Pertanto, si legge nella Sentenza, la normativa nazionale che ha concesso al gestore una serie prolungata di proroghe per uniformarsi alle prescrizioni ambientali impostegli, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana, si pone in contrasto con le disposizioni della direttiva europea.
Quest’ultima inoltre, all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, stabilisce che “qualora l'attività dell'installazione interessata presenti tali pericoli, in ogni caso, l'esercizio di tale installazione deve essere sospeso”.
Infine la Corte Ue, in ottemperanza alla Direttiva 2010/75/UE, ha sostenuto che, “ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione ai sensi di tale direttiva, l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione”.
Si rinvia alla Sentenza della Corte di Giustizia europea, in allegato, per ogni approfondimento.