La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione recante una serie di orientamenti per facilitare l'applicazione armonizzata delle disposizioni in materia di rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri.
Il nuovo Regolamento (UE) 1542/2023 sulla gestione delle batterie e relativi rifiuti stabilisce, all’art. 11 “Rimovibilità e sostituibilità delle batterie portatili e delle batterie per mezzi di trasporto leggeri”, gli obblighi a carico dei produttori per la rimozione in sicurezza delle batterie portatili e di quelle incorporate nei veicoli leggeri. Tali obblighi dovranno essere rispettati a decorrere dal 18 febbraio 2027.
La Comunicazione della Commissione, che è da considerarsi normativamente non vincolante pur costituendo un autorevole guida sul tema, fornisce indicazioni ai produttori per rispettare le regole che consentano di asportare senza problemi (non arrecando danni alla batteria e al prodotto che la contiene) la batteria sia da parte del consumatore che da un qualsiasi professionista incaricato.
Nel documento viene evidenziato come una volta rimosse le batterie divengano rifiuti e sia pertanto necessario occuparsi dei pericoli ad essi associati, compresi quelli legati al corretto conferimento. Vanno, quindi, fornite ai soggetti interessati informazioni chiare per garantire che i rifiuti di batterie non siano eliminati insieme ad altri rifiuti (specie quelli urbani) e suggerimenti sul modo corretto di manipolare, imballare, stoccare e trasportare i rifiuti di batterie verso un centro per la raccolta differenziata o un impianto di trattamento. Nel caso di piccole batterie al litio, come quelle contenute in biglietti di auguri, tessuti intelligenti, dispositivi indossabili e sigarette elettroniche, è importante che il consumatore possa rimuoverle facilmente, come previsto dal regolamento europeo, per evitare che finiscano negli impianti di trattamento rifiuti dove possono causare incendi.
La Comunicazione della Commissione dedica quindi un capitolo alla rimovibilità e sostituibilità delle batterie da parte di professionisti indipendenti con un focus sulle possibili deroghe parziali all’obbligo di rimovibilità e quelle supplementari, definibili dalla Commissione con appositi atti. Infine, prima del capitolo conclusivo, viene dedicato un paragrafo alle deroghe totali agli obblighi generali in materia di rimovibilità e sostituibilità da parte dell’utilizzatore finale. Viene infatti previsto, dall'art. 11 del Regolamento (UE) 1542/2023, che gli obblighi non si applicano nei casi in cui è necessaria la continuità dell'alimentazione ed occorre un collegamento permanente tra il prodotto e la rispettiva batteria portatile per garantire la sicurezza dell'utilizzatore e dell'apparecchio o, nel caso di prodotti la cui funzione principale sia la raccolta e la fornitura di dati, per motivi di protezione dei dati.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Comunicazione allegato.