AssoAmbiente

Circolari

2025/071/SAEC-NOT/LE-CS

Pubblicata la legge 21 febbraio 2025 n. 15 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (GU n. 45 del 24 febbraio 2025), in vigore dal 25 febbraio 2025.

In merito alla proroga termini in materia economica e finanziaria (art. 3) segnaliamo:

  • l’introduzione di specifiche proroghe in materia di rendicontazione di sostenibilità, la nuova dichiarazione "ESG" di cui al D.lgs. n. 125/2024 è obbligatoria per molte imprese già a partire dal 2025 (comma 14-bis). 
     

In merito alla proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (art. 11) segnaliamo:

  • l’eliminazione del termine ordinatorio (3 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 152 del 2021 ovvero il 1° gennaio 2025) previsto per l’adozione dei decreti del MASE per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all’articolo 252 (Siti di interesse nazionale), comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 (comma 2);
  • il rinvio ad un decreto del MASE, da adottare entro il 26 marzo 2025, per la modifica da sessanta a centoventi giorni della tempistica concessa ai primi soggetti chiamati ad iscriversi al RENTRi (art. 13, comma 1, lettera a) del DM n. 59/2023), ricordiamo che l’attuale prima scadenza era al 13 febbraio 2025 (2-bis);
  • lo slittamento, in campo energetico, della validità delle norme sui criteri per certificare la sostenibilità dei biocarburanti di cui al D.lgs. n. 199/2021
  • lo slittamento al 1° gennaio 2026 degli obblighi di immissione in consumo (art. 39 del D.lgs. n. 199/2021) per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario (comma 2-quater);
  • la proroga al 31 dicembre 2025 del regime di favore per i cementifici che effettuano operazioni di recupero di rifiuti con produzione di energia di cui all’articolo 4, comma 5-bis del DL 17/2022) (comma 2-septies).
     

In merito alla proroga di termini in proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy (art. 13) segnaliamo:

  • la conferma della disposizione già prevista dal decreto-legge che proroga al 31 marzo 2025 l'obbligo per le imprese di stipulare un'assicurazione contro le calamità naturali. Tale obbligo è stato introdotto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 che prevede per tutte le aziende con sede in Italia la stipula di una polizza di assicurazione che copra danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché ad attrezzature industriali e commerciali che siano causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni. Al momento si attende ancora il decreto, che MIMIT e MEF dovranno concordare con le regole operative per le imprese che dovranno assicurarsi contro gli eventi naturali disastrosi (comma 1).
     

Per maggiori approfondimenti si rimanda al provvedimento disponibile in allegato.

» 26.02.2025
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