La supervisione di una discarica nonché la attività sul sito post operatività dell'impianto rientrano nell'ambito della "gestione dei rifiuti" imponendo l'adempimento di tutti gli obblighi connessi.
A stabilirlo è il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 282 del 15 gennaio 2025 che, richiamando l’art. 183 comma 1 lett. n) del D.lgs. n. 152/2006, ricorda che nella definizione di “gestione dei rifiuti” rientrano: “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.
L’attività di gestione dei rifiuti, dunque, secondo i Giudici “ricomprende tutte le varie fasi in cui si articola e completa il ciclo integrale dei rifiuti ed include, dunque, anche la gestione post operativa ed il ripristino ambientale. Il controllo sulle discariche, anche se chiuse o esaurite, è dunque una attività gestoria a tutti gli effetti”.
Per ogni approfondimento si rimanda alla Sentenza del Consiglio di Stato riportata in allegato.