AssoAmbiente

Circolari

2025/096/SAEC-GIU/CS

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto all’interpello n. 39761 del 3 marzo 2025 avanzato da Confindustria in cui venivano chiesti chiarimenti circa la disciplina applicabile alle operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. 

In particolare ci si riferiva ad impianti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che effettuano il pretrattamento di rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) finalizzato alla produzione di combustibile da rifiuti (codice EER 191210); di una frazione secca di sopravaglio (codice EER 191212) con ridotto contenuto in materiale organico putrescibile da conferire a impianti che producono combustibile da rifiuti (codice EER 191210) e/o CSS Combustibile in qualità di End fo Waste e di una frazione di sottovaglio in cui si concentra il materiale organico putrescibile (codice EER 191212).

Nell’interpello si chiedeva:

  1. se tali impianti, pur dotati di tutti i presidi ambientali previsti dalle BAT, possono non procedere in sito alla biostabilizzazione della frazione di sottovaglio; 
  2. in quali casi alla frazione secca di sopravaglio, con un contenuto massimo di materiale organico putrescibile non superiore al 15%, è possibile attribuire un diverso codice EER. Inoltre, se sia in ogni caso necessario ripetere presso l’impianto di destino la separazione del materiale organico putrescibile, già condotta presso l’impianto di trattamento per la produzione del sopravaglio;
  3. se è corretto affermare che un impianto di bacino che opera con le modalità “extra sito” soddisfa il principio di prossimità. 

Nella sua risposta il MASE ha evidenziato che l'elemento che distingue il trattamento meccanico dal trattamento meccanico biologico è l'effettuazione, nel secondo caso, di un processo di stabilizzazione dei rifiuti da destinare ai successivi trattamenti di recupero o smaltimento. Come prevede il D.lgs. n. 152/2006 un impianto di gestione rifiuti opera in forza di una specifica autorizzazione e sarà, dunque, la stessa autorizzazione a definire le modalità tecniche in cui il gestore dovrà operare. Nel caso di "impianto TMB" nell'autorizzazione dovrà essere necessariamente prevista la stabilizzazione mediante trattamento biologico della frazione umida dei rifiuti separati con il trattamento meccanico. Il Ministero evidenzia poi che la pianificazione in materia di rifiuti è effettuata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 196 del D.lgs. n.  152/2006 e che spetta all'Autorità che rilascia l'autorizzazione all'"impianto TMB" verificare che il progetto sia coerente con la pianificazione impiantistica regionale. 

Riguardo alla classificazione della frazione secca di sopravaglio il MASE sottolinea che è un onere che spetta al produttore e, per effettuarla correttamente, è opportuno fare riferimento alle Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti. Infine, rispetto all’ultima richiesta, il MASE non ha fornito alcuna indicazione non essendo chiari gli elementi della domanda. 

Per maggiori approfondimenti si rinvia a interpellorisposta del MASE.

» 10.03.2025

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