Il Comune non rientra tra i soggetti titolari di competenze ambientali che, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, devono essere invitati alla Conferenza di servizi indetta ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
È quanto deciso dal Consiglio di Stato che nella sentenza 13 gennaio 2025, n. 215, ricalcando alcune proprie precedenti decisioni, stabilisce che i Comuni, non sono specificatamente preposti alla tutela di interessi paesistico-ambientali; pertanto la mancata partecipazione del Comune alla Conferenza di servizi, non può essere causa di illegittimità dell’Aia rilasciata ai sensi dell'articolo 29-quater del D.lgs. n. 152/2006.
Il Consiglio di Stato ha così deciso di respingere definitivamente il ricorso presentato contro un'AIA rilasciata dalla Provincia di Bolzano ad un impianto di gestione rifiuti non pericolosi, la cui legittimità era stata contestata da un Comune che non era stato invitato a partecipare alla Conferenza di servizi appositamente indetta.
Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza del Consiglio di Stato riportata in allegato.