AssoAmbiente

Circolari

2025/100/SAEC-NOT/LE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con Circolare prot. N. 0039940 del 3 marzo 2025, indirizzata anche ad Assoambiente che ha partecipato ai Tavoli di lavoro sulla materia, ha fornito specifiche istruzioni operative per la gestione dei rifiuti da sfalci e potature al fine di consentire ai Comuni e agli Enti d’ambito di regolamentare l’accesso ai Centri di raccolta (CdR) dei relativi flussi prevedendo, se del caso, limitazioni o tariffe ad hoc.

In materia si ricorda che la conversione in legge del DL “Ambiente” (cfr. circolare Assoambiente n. 354/2024) ha riallineato la normativa nazionale a quella comunitaria introducendo modifiche al quadro normativo in materia di rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato che riconducono la gestione di questi ultimi nell’ambito dei rifiuti simili ai domestici e quindi urbani (allegato L-quinques al Dlgs 152/2006) e danno, di conseguenza, la possibilità alle imprese di conferire gli stessi ai centri di raccolta (CdR).

La Circolare Ministeriale in oggetto - che conferma che i rifiuti derivanti da sfalci e potature sono qualificati come rifiuti urbani sia quando prodotti nell’ambito delle attività di cura e manutenzione del verde pubblico che privato - si inserisce in questo quadro fornendo chiarimenti operativi sulle modalità di conferimento dei rifiuti della manutenzione del verde privato ai CdR e demanda ai Comuni e agli Enti di Governo d’ambito la possibilità di regolamentare il servizio stabilendo limiti quantitativi per il conferimento, eventuali restrizioni, fasce orarie e giornate dedicate, tenendo conto degli spazi e delle attrezzature disponibili in ciascun CdR, nonché di prevedere l’applicazione di tariffe per le utenze non domestiche e la necessità di attestare la provenienza dei rifiuti.

Sotto il profilo operativo la Circolare individua tre modalità di conferimento differenziate:

CASO A

Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND) del Comune o dei Comuni a cui fa riferimento il Centro di Raccolta (Utenti registrati a ruolo TARI) che conferiscono i rifiuti con veicoli propri.

In entrambi i casi il Regolamento comunale può fissare i quantitativi massimi conferibili nonché eventuali limiti per accesso e per periodo. La circolare del Ministero in oggetto prevede che:

  • UD: i conferimenti non devono essere accompagnati da alcun documento (oltre a quelli che consentano l’identificazione dell’utenza e l’iscrizione ai registri utenze della TARI tributo c.d. “ruolo” o Tariffa Corrispettiva);
  • UND: i conferimenti avvengono con l’utilizzo della “Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta” di cui all’”ALLEGATO I A” del DM 8 aprile 2008. Il veicolo utilizzato per il trasporto di tale tipologia di rifiuti deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria “2–bis”. 
     

CASO B

Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND) del Comune o dei Comuni a cui fa riferimento il CdR (utenti registrati alla Tariffa Corrispettiva o utenze iscritte a ruolo in TARI tributo) che fanno conferire i rifiuti nel proprio CdR dall’azienda (di giardinaggio) che ha effettuato l’attività di manutenzione del verde.

In entrambi i casi il Regolamento comunale fissa i quantitativi massimi conferibili nonché eventuali limiti per accesso e per periodo. La circolare del Ministero in oggetto prevede che:

  • UD: i conferimenti non devono essere accompagnati da alcun documento (oltre a quelli che consentano l’identificazione dell’utenza e l’iscrizione ai registri utenze della TARI tributo c.d. “ruolo” o Tariffa Corrispettiva);
  • UND: i conferimenti avvengono con l’utilizzo della “Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta” di cui all’”ALLEGATO I A” del DM 8 aprile 2008. In tale documento deve essere indicato quale produttore il conferitore (giardiniere). Al solo fine di dare evidenza del Comune a cui viene attribuita la produzione dei rifiuti, si ritiene opportuno che il titolare dell’utenza fornisca al giardiniere una dichiarazione sottoscritta che accompagni il giardiniere presso il proprio CdR. I veicoli utilizzati per il trasporto di tale tipologia di rifiuto devono essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria “2–bis.

CASO C

Aziende che conferiscono i rifiuti derivanti dalla propria attività di manutenzione del verde nel CdR di riferimento del Comune presso cui sono registrati come UND (utenti registrati come utenze alla Tariffa Corrispettiva o utenze iscritte a ruolo in TARI tributo). Il conferimento avviene con veicoli propri, che però trasportano rifiuti provenienti da territori comunali diversi da quello del CdR al quale si sta accedendo.

La Circolare del Ministero in oggetto prevede che:

  • sono ammessi conferimenti, eventualmente anche a titolo oneroso, per quantitativi massimi fissati dal Regolamento locale, che potranno definire limiti per accesso e per periodo, previa stipula di apposito contratto tra il gestore del servizio integrato di igiene urbana e il giardiniere. I conferimenti avvengono con l’utilizzo della “Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta” di cui all’”ALLEGATO I A” del DM 8 aprile 2008. Il veicolo utilizzato per il trasporto di tale tipologia di rifiuti deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria “2–bis”.
  • con delibera comunale (es. delibera tariffe TARI) il Comune può alternativamente prevedere:
    • uno specifico corrispettivo per l’utilizzo del servizio;
    • la facoltà del gestore del servizio di igiene urbana di stipulare i contratti in questione, definendo un prezzo per servizi a domanda individuale. 
       

Nella Circolare il MASE precisa infine che:

  • in presenza di ingenti quantitativi di rifiuti prodotti, vi è la possibilità di instaurare rapporti diretti con gli impianti di trattamento biologico dei rifiuti da raccolta differenziata, evitando in questo modo il passaggio per i Centri di raccolta comunali;
  • rimane comunque da parte del produttore, diverso dall’utenza domestica, la facoltà di avviare autonomamente a riciclo o a recupero il rifiuto prodotto, dimostrando di averli avviati a tali forme di gestione o a riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati come previsto rispettivamente dal comma 10 dell’art 238 D.lgs. n. 152/2006 e dal comma 649 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
     

Nell’ambito di un ulteriore confronto con il MASE sul tema, siamo a chiedervi evidenze in merito a quantitativi e relativi costi di gestione.

Per ogni approfondimento si rinvia al testo della Circolare Ministeriale riportato in allegato.

» 11.03.2025
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