Il Tar Brescia, nella sentenza 18 febbraio 2025, n. 140, ha statuito che se una Amministrazione pubblica vuole affidare l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti in un unico lotto senza suddividere il servizio in più parti aggiudicabili a imprese diverse, deve motivare la scelta.
Nel merito, una impresa aveva contestato a un Comune di avere previsto un bando di gara per affidare il servizio di gestione rifiuti nel suo insieme, anziché ripartire il servizio in più componenti (ad esempio da una parte spazzamento e raccolta/trasporto rifiuti e dall'altra recupero e smaltimento). Nel prevedere un lotto unico il Comune non aveva fornito una motivazione di tale scelta come invece impone il Codice appalti (articolo 58).
La norma obbliga le Amministrazioni pubbliche ad affidare un servizio in diverse parti, assegnabili con la stessa gara (unico appalto e più lotti) oppure anche con gare diverse. Questo per favorire la concorrenza e permettere anche alle micro, piccole e medie imprese di partecipare, avendo maggiori chance di assicurarsi una frazione del servizio suddiviso in più parti. Se la P.A. sceglie di non farlo allora deve fornire una congrua motivazione.
Il Comune obiettava che il Codice ambientale (articolo 200 del D.lgs. n. 152/2006) stabilisce che il servizio di gestione dei rifiuti va organizzato per Ambiti territoriali, quindi nella sua interezza. I Giudici hanno però ritenuto che il D.lgs. n. 152/2006 si occupa della gestione del servizio rifiuti in senso “orizzontale”, cioè tra aree territoriali contigue, ma non della integrazione “verticale” cioè delle fasi della filiera, dalla raccolta fino al recupero e allo smaltimento a valle.
Il tal senso “Per la gestione integrata in senso verticale […] non vi sono norme di favore, né nella disciplina nazionale, né in quella regionale lombarda: essa è dunque consentita, ma non privilegiata”.
Ed ancora, affermano i giudici, “il Comune di Bergamo poteva senz’altro, nell’ambito della propria discrezionalità, optare per una gestione dei rifiuti integrata in senso verticale, affidando congiuntamente il servizio a monte di spazzamento, raccolta e traporto, e il servizio a valle di recupero e smaltimento, anziché prevedere due distinti lotti funzionali, uno per ciascuna tipologia di servizio. Tuttavia questa scelta di prevedere un unico lotto funzionale, anziché due distinti, doveva essere frutto di un’adeguata istruttoria, doveva essere supportata da un’idonea motivazione […]”.L’onere istruttorio e motivazionale, e il vincolo derivante dal rispetto dal principio di proporzionalità, “sono ancora più stringenti quando la scelta di articolare la gara in un unico lotto ha ad oggetto il servizio di gestione dei rifiuti, e l’unico lotto accorpa in sé il servizio a monte di spazzamento, raccolta e trasporto, e il servizio a valle di recupero e smaltimento, in un’ottica di gestione integrata verticale, poiché una tale scelta può determinare significativi effetti distorsivi della concorrenza, con possibili ricadute negative in termini di efficienza e di costi, a danno della collettività”.
Nel far rinvio alla sentenza, in allegato, rimaniamo a disposizione per informazioni.