Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 898 del 17 marzo 2025, ha stabilito l’illegittimità del provvedimento della Pubblica amministrazione che impone al gestore di un impianto di trattamento rifiuti l'obbligo di caratterizzarli in ingresso, in quanto tale adempimento spetta al produttore.
Tale sentenza si è resa necessaria a seguito di un ricorso di un titolare di un impianto di gestione dei rifiuti che, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, si era visto attribuire illegittimamente una serie di prescrizioni relative alla "caratterizzazione" dei rifiuti in ingresso nel suo impianto.
Il Tar nella sua sentenza richiama l’articolo 184 “Classificazione” del D.lgs. n. 152/2006 che impone al produttore del rifiuto l’onere di procedere alla sua classificazione. Per farlo andrà assegnato un codice al rifiuto prodotto tratto dall'Elenco europeo dei rifiuti (EER), effettuando quindi la “caratterizzazione" dello stesso. Questa si sostanzia in una serie di analisi che consentono di stabilire la tipologia e il grado di pericolosità del rifiuto sulla base delle sostanze chimiche presenti.
Pertanto, facendo seguito alla normativa richiamata, il TAR ha stabilito che è illecito emanare un atto amministrativo diretto al gestore di un impianto che contiene una serie di obblighi che la normativa ambientale pone invece in capo al produttore del rifiuto.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla sentenza del TAR Lombardia allegata.