Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) decorsi 10 anni dal rilascio del titolo è effettuato sull'intero impianto e vanno valutate anche le novità intervenute nella programmazione regionale sui rifiuti.
Così si sono espressi i Giudici del Consiglio di Stato nella sentenza 24 febbraio 2025, n. 1568 confermando la legittimità del comportamento della Provincia di Lecce che ha negato parzialmente il riesame (con valore di rinnovo) dell'autorizzazione integrata ambientale di una discarica di rifiuti nella parte in cui gestiva rifiuti contenenti amianto, perché erano mutate le prescrizioni programmatorie nella pianificazione regionale in materia di rifiuti.
Ricordano i Giudici, infatti che l'articolo 29-ocites del D.lgs. n. 152/2006 che regola il procedimento di riesame dell'AIA, obbliga l'Ente che rilascia il titolo a riesaminare l'autorizzazione decorsi 10 anni dal rilascio o da un precedente riesame. In questo caso la valutazione ha ad oggetto l'intera installazione e interessa anche eventuali nuovi elementi che sono intervenuti nel frattempo e che possono condizionare l'esercizio dell'installazione.
Nel caso di specie tali "nuovi elementi" sono stati il Piano regionale rifiuti e il Piano amianto che hanno determinato il giudizio di parziale diniego rilasciato all'azienda.
Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza allegata del Consiglio di Stato.